Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 27 pagine
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non risulta chiaramente che devono essere comprese tutte le professioni in cui è possibile incontrare minorenni. Va tenuto in considerazione che in questi casi vi è la possibilità di pronunciare un’interdizione secondo l’articolo 67 capoverso 1 e 2 CP. L’estensione della definizione complica ulteriormente la ricerca di un impiego alle persone che non dispongono di una formazione o di una formazione qualificata.
Per quanto concerne la disposizione secondo cui sono eccettuate le attività per le quali è escluso, dato il luogo o i tempi in cui si svolgono, il contatto con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili (lett. b secondo periodo), ZH ritiene che la disposizione costituzionale sia sufficientemente posta in essere se non vi sono contatti non sorvegliati e propone pertanto di modificare la regola in questo senso.
3.2. Capoverso 6 (definizione di persona particolarmente vulnerabile)
Anche la definizione legale di «persona particolarmente vulnerabile» ha ricevuto valutazioni diverse.
Tre partecipanti approvano di massima la normativa124. CURAVIVA approva in particolare la proposta di un’ampia cerchia di persone considerate particolarmente vulnerabili. UNIGE e SSDP ritengono molto appropriata l’introduzione della definizione, anche se non permette di chiarire tutti i punti oscuri riguardanti le imprese. SO ammette la trasposizione della definizione legale dall’ordinanza alla legge. Si tratta di una nozione che va interpretata.
BE, FR e CPS auspicano una definizione legale più precisa.
ZH chiede di rinunciare alla definizione. Lo sviluppo di un’adeguata prassi di interpretazione va lasciato alla giurisprudenza. Occorre segnatamente stabilire le modalità per chiarire, in un procedimento penale, se la vittima possa essere considerata particolarmente vulnerabile, in particolare se siffatta vulnerabilità è contestata dall’autore e se la vittima rifiuta di fornire informazioni sul proprio stato di salute. Se vi è una definizione legale occorre fondarsi sull’effettivo bisogno di aiuto e sulla vulnerabilità dell’interessato e non sul fatto che le occorra aiuto da terzi o no.
FR critica l’adeguatezza della definizione legale e pone in particolare il quesito di come si possa constatare chi è pienamente capace di condurre la propria vita senza aiuto esterno. Il termine «entièrement» nella versione francese dell’avamprogetto appare poco adeguata.
Inoltre, FR rileva che il testo definisce «particolarmente vulnerabile» una persona sotto curatela e sovente tale non è, manifestamente, il caso. Si tratta invece di persone a cui occorrono assistenza e cura regolari. Pertanto la definizione legale va rielaborata o addirittura soppressa. Se tale definizione fosse soppressa, la giurisprudenza si ispirerebbe certamente alle definizioni delle persone incapaci di discernimento e inette a resistere secondo l’articolo 191 CP e delle persone dipendenti secondo l’articolo 192 CP.
INSIEME critica il fatto che le persone affette da una deficienza mentale non siano esplicitamente menzionate nell’elenco del capoverso 6. Sussumere la «deficienza mentale» nelle «deficienze fisiche» nelle leggi penali è ritenuto scorretto e fuorviante. Infatti, una deficienza cognitiva o mentale si distingue da una deficienza fisica e anche la Costituzione federale e la legge sui disabili distinguono disabilità o deficienze fisiche, mentali e psichiche, nell’elencare tutte le forme di disabilità. INSIEME e INSOS chiedono che sia impiegata la medesima terminologia e sistematica usata nella Costituzione e nella legge sui disabili e che il capoverso 6 menzioni esplicitamente la deficienza mentale.
La nozione di «infirmité» usata nel testo francese è inabituale secondo INSOS e ha una sfumatura di significato degradante. Va sostituita con la nozione più corrente di «handicap».
124 CURAVIVA, SO, UNIGE.