Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 27 pagine
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Due partecipanti ritengono che il Popolo votante, in piena consapevolezza dei possibili conflitti dell’iniziativa popolare con altre norme costituzionali o del diritto internazionale, ha dato una chiara priorità alla protezione delle vittime rispetto al desiderio dell’autore di poter continuare a lavorare con le potenziali vittime30. Se sussistono siffatti conflitti e ciò malgrado viene accettata un’iniziativa popolare, vanno applicate le regole di collisione secondo cui la normativa speciale prevale sulla generale e la normativa successiva sulla precedente, con la conseguenza che l’iniziativa va applicata alla lettera31. Il Popolo votante ha il diritto a che la disposizione costituzionale sia correttamente applicata32. La deroga non osserva tale diritto perché permette al giudice di prescindere in larga misura dall’interdizione imperativa a vita di un’attività33. Le deroghe vanno limitate ai casi di amori giovanili consensuali34.
Il principio della proporzionalità è già considerato dall’entità della pena35. L’interdizione imperativa a vita di un’attività è in ogni caso necessaria e ammissibile per i pedocriminali36. Siffatta interdizione va considerata una misura preventiva per proteggere le future vittime e deve pertanto essere definitiva37.
Facendo riferimento alla parità delle norme costituzionali, VS ritiene che non vi siano motivi per prevedere nella legge una deroga a favore del principio della proporzionalità, deroga non prevista nell’articolo 123c Cost. L’applicazione del diritto spetta al giudice e non al legislatore. Il giudice può derogare all’applicazione automatica di una regola e tenere conto del principio della proporzionalità nell’esame di un caso individuale come per esempio in caso di amori giovanili. Inoltre, l’interdizione a vita dell’esercizio di un’attività concerne soltanto attività con minorenni o persone particolarmente vulnerabili, cosicché il futuro professionale dell’autore non viene pregiudicato.
4. Rinuncia alla possibilità di derogare alla pronuncia di un’interdizione (variante 2)
La maggioranza dei partecipanti rifiuta esplicitamente la variante 2, che non prevede la possibilità di derogare alla pronuncia di un’interdizione di esercitare un’attività38; ciò in particolare in considerazione dei principi dello Stato di diritto (in particolare il principio della proporzionalità) e delle garanzie dei diritti umani conferite dal diritto internazionale39.
Una normativa che rende impossibile qualsivoglia apprezzamento del giudice non è conforme all’attività giudiziaria. È compito del giudice trattare i reati meno gravi in modo diverso dai reati gravi40. Pronunciare imperativamente l’interdizione a vita in casi gravi e in casi poco gravi sarebbe contrario al senso della giustizia e al diritto penale41.
LU fa notare che da un tale automatismo risulterebbero interdizioni inutili. L’esecuzione di interdizioni inutili richiederebbe risorse che sarebbe preferibile impiegare in priorità per i casi gravi di esecuzione. Nel complesso l’automatismo provocherebbe un massiccio aumento dei costi d’esecuzione poiché molte persone dovrebbero essere seguite per lungo tempo dall’assistenza riabilitativa senza un’effettiva necessità (cfr. cap. IV n. 2.9).
30 PBD, PPD.
31 SZ.
32 JUDC, KOM, UDC; in modo analogo PPD, SZ.
33 JUDC, UDC; in modo analogo PBD, PPD, KOM.
34 PBD, PPD, JUDC, UDC, KOM.
35 PBD.
36 JUDC.
37 PBD, in modo analogo PPD, JUDC.
38 KS, LU, OW, SSPF.
39 AI, AR, BE, BL, BS, CURAVIVA, GE, GR, ICJ, JU, CVS, SG, SSDP, CSDAR, SO, PSS, CPS, UR, ZH.
40 SSDP.
41 OW; in modo analogo CVS (riguardo alla contraddizione con l’art. 56 cpv. 2 CP) e ICJ (riguardo ai vigenti principi sulla differenziazione della commisurazione della pena).