Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 27 pagine

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I. Introduzione

Il 18 maggio 2014 Popolo e Cantoni hanno accettato l’iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli». L’articolo 123c, in base al quale chi è condannato per aver leso l’integrità sessuale di un fanciullo o di una persona dipendente è definitivamente privato del diritto di esercitare un’attività professionale od onorifica a contatto con minorenni o persone dipendenti, è stato quindi inserito nella Costituzione federale.

Il 13 maggio 2015 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di eseguire una consultazione sul rapporto e sull’avamprogetto di modifica del Codice penale e del Codice penale militare (attuazione dell’art. 123c Cost.). La consultazione è durata fino al 3 settembre 2015.

Sono stati presentati 75 pareri pubblicamente accessibili sulla homepage dell’Ufficio federale di giustizia1. Si suddividono come segue:

 Cantoni: 26;

 partiti: 5;

 associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e dell’economia: 3;

 organizzazioni e istituzioni interessate: 41.

Alcuni destinatari della consultazione hanno espressamente rinunciato a presentare il loro parere.

Il presente rapporto (sulla consultazione) è una breve sintesi dei risultati della procedura di consultazione. Sono in particolare considerate le riserve più frequentemente formulate. Per quanto concerne le motivazioni dettagliate e le diverse opinioni individuali è fatto rinvio ai pareri originali.

II. Compendio dei risultati della procedura di consultazione

1. Scopo del progetto

L’interdizione di esercitare un’attività in attuazione dell’articolo 123c Cost. è pronunciata dal giudice penale che condanna un adulto a una pena o a una misura per aver commesso un determinato reato sessuale su un/a persona minorenne, vulnerabile, inetta a resistere o incapace di discernimento oppure non in grado di opporre resistenza a causa di una dipendenza fisica o psichica. L’interdizione dev’essere pronunciata obbligatoriamente e a vita, in linea di principio a prescindere dalle circostanze del caso concreto e dall’entità della pena irrogata.

La nuova disposizione costituzionale è in contrasto con taluni principi costituzionali (in particolare il principio di proporzionalità) e con il diritto internazionale, segnatamente la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Per ovviare quanto possibile a questo conflitto, è stata prevista una variante 1, che prevede una deroga secondo cui in casi poco gravi il giudice può prescindere eccezionalmente dal pronunciare l’interdizione se manifestamente non è necessaria né ragionevolmente esigibile per l’autore del reato. Tale deroga è tuttavia esclusa per determinati reati sessuali. La variante 2, per contro, non prevede alcuna deroga.

Il conflitto con i principi costituzionali e il diritto internazionale è peraltro (ulteriormente) mitigato dalle disposizioni sull’esecuzione dell’interdizione o del divieto: trascorso un determinato lasso di tempo, il condannato può infatti chiedere, a certe condizioni, di ridurre la durata dell’interdizione o del divieto, di attenuarne il contenuto o di sopprimerlo. Questa possibilità di riesame è nondimeno esclusa per i condannati considerati pedofili in termini psichiatrici.

In linea con il diritto vigente, l’esecuzione dell’interdizione o del divieto sarà assicurata mediante l’estratto del casellario giudiziale (in particolare l’estratto specifico per privati) e l’obbligo dell’assistenza riabilitativa.

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