Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/171: 13.479 Iv.pa. Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva · 28 pagine

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scopo è tenuta a compilare il modulo 108 «Comunicazione per sostituire il pagamento dell’imposta preventiva svizzera sui dividendi provenienti da partecipazioni ragguardevoli detenuti da una società di capitali estera», corredato dal modulo 103 «Imposta preventiva sul reddito delle azioni, dei buoni di partecipazione e di godimento svizzeri» (art. 5 cpv. 1 ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere; art. 4a cpv. 1 ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione; art. 3 cpv. 1 ordinanza concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione).12 Trova così applicazione l’articolo 21 OIPrev, secondo cui vige l’obbligo di trasmettere all’AFC un conto annuale, tra l’altro, se dalla decisione di ripartizione dell'utile deriva una prestazione imponibile.

L’obbligo di pagare l’imposta preventiva sui dividendi distribuiti dalla filiale svizzera alle società madri straniere viene soddisfatto mediante la notifica (al posto del pagamento dell’imposta). La dichiarazione costituisce pertanto un modo di adempiere l’obbligo fiscale e con la presentazione dei moduli viene soddisfatto l’obbligo al pagamento dell’imposta preventiva. In caso di mancato rispetto del termine di dichiarazione, oltre all’imposta preventiva verranno riscossi anche gli eventuali interessi di mora.

L’AFC deve essere immediatamente avvisata dal richiedente in caso di cambiamenti rilevanti delle circostanze su cui si fonda l’autorizzazione o se i requisiti per usufruire della procedura di notifica non sono più soddisfatti (cfr. art. 4 ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere). Scaduto il termine di validità di tre anni, esiste la possibilità di far prorogare l’autorizzazione per altri tre anni presso l’AFC presentando una nuova richiesta.

Esempio

La società X SA è una filiale controllata al 100 per cento dalla holding Y. La X SA ha la propria sede in Svizzera, la Y SA in Francia. In occasione della sua assemblea generale ordinaria del 20 aprile 2014, la X SA ha deciso di distribuire dividendi ordinari per l’esercizio 2013. La scadenza dei dividendi è stata fissata al 1° maggio 2014. Nel 2012 la holding Y aveva chiesto per iscritto all’AFC, utilizzando il modulo 823C, l’autorizzazione preliminare a ricorrere alla procedura di notifica. Essa detiene la sua partecipazione nella X SA già da quattro anni. Il 5 maggio 2014 la holding Y ordina alla propria filiale X SA, tramite il modulo ufficiale 108, di distribuire i suoi dividendi per l’esercizio 2013 senza dedurre l’imposta preventiva. La società X SA è dunque tenuta a compilare il modulo 108, a notificare la distribuzione dei dividendi mediante il modulo 103 e a inviare quindi i due moduli all’AFC entro il 1° giugno 2014, unitamente al conto annuale approvato per il 2013.

12 Per quanto concerne le decisioni prese dall’assemblea generale ordinaria di società a garanzia limitata trova applicazione per analogia il modulo 110; nel caso di pagamenti di dividendi e altre distribuzioni decise in occasione di un’assemblea generale straordinaria trova invece applicazione il modulo 102.