Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/171: 13.479 Iv.pa. Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva · 28 pagine
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2.5.2.3 Proposta della minoranza II
Nell’ottica del principio della certezza del diritto e dello Stato di diritto, una minoranza II (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire, Marra, Schelbert, Wermuth) ritiene sostanzialmente problematiche le disposizioni concernenti la retroattività. Essa è inoltre convinta che l’AFC non abbia modificato la propria prassi e di conseguenza non sia necessaria una disposizione con effetto retroattivo.
La minoranza II vuole inoltre impedire che la nuova regolamentazione provochi un mancato gettito fiscale a livello di Confederazione (cfr. n. 4.1) e un maggior carico di lavoro amministrativo per l’AFC. Chiede pertanto di rinunciare alla retroattività.
Essa constata inoltre che l’effetto retroattivo secondo la proposta della minoranza I presenti gravi lacune dal punto di vista dell’uguaglianza giuridica, nel senso che i crediti fiscali cresciuti in giudicato verrebbero trattati diversamente da quelli contestati.
2.6 Raccomandazione della Commissione per l’esecuzione
Oggi spetta esclusivamente ai contribuenti fornire la prova di avere inviato i moduli di dichiarazione e di notifica. Poiché questa prassi risulta difficile per le aziende, la Commissione raccomanda che in futuro l’AFC rilasci almeno una conferma di avvenuta ricezione.
3 Commento ai singoli articoli
Articolo 16 secondo la proposta della maggioranza
Art. 16 cpv. 2bis
Questo capoverso è nuovo e precisa l’attuale capoverso 2. Esso definisce esplicitamente che, nell’ambito dell’esecuzione dell’obbligazione fiscale mediante la notifica sostitutiva del pagamento dell’imposta, non è dovuto alcun interesse di mora, nella misura in cui le condizioni materiali per la pretesa del diritto alla notifica sostitutiva del pagamento dell’imposta siano di principio soddisfatte e il rispettivo modulo ufficiale «Richiesta di notifica sostitutiva del pagamento dell’imposta» dell’AFC sia stato inoltrato.
Art. 16 cpv. 2ter
Questo capoverso è nuovo e rimanda esplicitamente all’attuale e invariato articolo 64 LIP. È fatta salva la riscossione di una multa disciplinare, qualora la rivendicazione del diritto alla notifica sostitutiva del pagamento dell’imposta non è stata fatta entro la scadenza di 30 giorni stabilita dalla legge secondo l’articolo 16 capoverso 1 lettera c LIP. Invece di essere integrato nell’articolo 16 capoverso 2bis, l’articolo 16 capoverso 2terè stato espressamente impostato come nuovo capoverso dato che disciplina le conseguenze a livello di multa, mentre il capoverso 2bissi riferisce agli interessi di mora.