Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/171: 13.479 Iv.pa. Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva · 28 pagine
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Per poter corrispondere dividendi all’interno di un gruppo svizzero senza deduzione dell’imposta preventiva non è necessario il consenso formale dell’AFC. Quest’ultima interviene unicamente nei casi in cui, nell’ambito di un controllo a posteriori, riscontra che la procedura di notifica è stata adottata ingiustificatamente (art. 26a cpv. 4 OIPrev).
Esempio
La società X SA è una filiale controllata al 100 per cento della Y Holding. Entrambe hanno la propria sede in Svizzera. In occasione della sua assemblea generale ordinaria del 20 aprile 2014, la X SA decide di distribuire dividendi ordinari per l’esercizio 2013. La scadenza dei dividendi viene fissata al 1° maggio 2014. Il 5 maggio 2014 la Y Holding istruisce mediante modulo ufficiale 106 la sua filiale X SA di versarle i dividendi per l’esercizio 2013 senza dedurre l’imposta preventiva. La X SA è ora tenuta a compilare il modulo 106, a dichiarare la distribuzione dei dividendi sul modulo 103 e a presentare entrambi i moduli all’AFC unitamente al conto annuale approvato per il 2013 entro il 1° giugno 2014.
2.2.2 All’interno di un gruppo internazionale
A differenza della procedura seguita in un contesto nazionale, la procedura di notifica all’interno di un gruppo internazionale dipende da una richiesta di autorizzazione preliminare della procedura di notifica che ha una validità di tre anni (art. 4 cpv. 2 ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione; art. 3 cpv. 2 ordinanza concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione; art. 3 cpv. 1 ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere). La società di capitali o la cooperativa svizzera che desidera distribuire dividendi presenta all’AFC, utilizzando il modulo opportuno11 e prima che i dividendi giungano a scadenza, una richiesta di autorizzazione all’adozione della procedura di notifica. Solo in virtù delle richieste di autorizzazione l’AFC ha la possibilità di verificare se sono soddisfatti i requisiti materiali opportuni sulla base dell’articolo 15 dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio o di una CDI. Se l’AFC accorda la propria autorizzazione, per una durata di tre anni non è più necessaria alcuna ulteriore autorizzazione. Durante questo periodo è dunque possibile procedere direttamente alla notifica utilizzando il modulo 108 «Comunicazione per sostituire il pagamento dell’imposta preventiva svizzera sui dividendi provenienti da partecipazioni ragguardevoli detenuti da una società di capitale estera» (cfr. art. 3 ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere).
Anche se l’AFC le ha conferito l’autorizzazione preliminare a ricorrere alla procedura di notifica, la società di capitali o la cooperativa svizzera che distribuisce i dividendi deve dichiarare spontaneamente i dividendi in questione entro un termine di 30 giorni dal momento in cui la prestazione imponibile giunge a scadenza. A questo
11 Modulo 823 per le partecipazioni CH-USA; modulo 823B per le partecipazioni riguardanti la Svizzera e uno Stato con il quale essa ha stipulato una CDI ; modulo 823C per le partecipazioni riguardanti la Svizzera e uno Stato con il quale ha stipulato l’Accordo sulla fiscalità del risparmio.