Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/171: 13.479 Iv.pa. Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva · 28 pagine

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di 30 giorni, senza che la procedura di notifica diventi retroattiva, l’imposta preventiva debba essere versata a posteriori o siano addebitati interessi di mora. A determinate condizioni il versamento dell’imposta preventiva è sostituito dalla procedura di notifica. È fatta salva la possibilità di infliggere una multa disciplinare.

2.5.1.2 Proposta della minoranza

Una minoranza della Commissione (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire, Marra, Schelbert, Wermuth) ritiene che il termine di dichiarazione di 30 giorni abbia sempre costituito un termine di perenzione e che pertanto non è avvenuto un cambiamento di prassi. Tale termine deve essere mantenuto nell’ottica della sistematica dell’imposta preventiva. Con la nuova regolamentazione proposta dalla maggioranza della Commissione il termine di dichiarazione di 30 giorni si rivela un termine prorogabile a piacimento nei casi in cui sarebbe fondamentalmente possibile ricorrere alla procedura di notifica. In tal modo l’obbligo di dichiarazione sarebbe annullato rendendo illimitatamente possibile la dichiarazione a posteriori o il ricorso alla procedura di notifica. In questo caso sarebbe necessario di fatto abolire la nozione di mancata dichiarazione e, in futuro, parlare soltanto di una dichiarazione tardiva. Per anni l’AFC non sarà in grado di sapere né prevedere se perverrà una richiesta di notifica da parte di un’azienda.

La minoranza della Commissione critica la disparità di trattamento tra, da un lato, le aziende con fondamentale diritto alla procedura di notifica e, dall’altro, quelle senza. Secondo quanto proposto dalla maggioranza, il termine di dichiarazione costituirebbe solo un termine ordinatorio nel campo di applicazione della procedura di notifica, mentre nei casi del gettito in contanti il termine di dichiarazione dovrebbe continuare a essere interpretato come termine di perenzione.

Per questi motivi la minoranza della Commissione chiede una nuova regolamentazione che non metta in discussione la natura del termine. Essa riconosce tuttavia che l’attuale termine di 30 giorni è troppo breve e, nella prassi, le aziende potrebbero non essere in grado di rispettarlo. La minoranza della Commissione chiede pertanto di prolungare il termine di dichiarazione e il termine di ricorso alla procedura di notifica. Nel rispetto della parità di trattamento, la nuova regolamentazione non deve essere applicabile soltanto alle aziende con diritto fondamentale alla procedura di notifica, bensì contemplare anche i casi di pagamento in contanti.

La richiesta della minoranza della Commissione è così articolata nei dettagli:

Il modulo ufficiale di dichiarazione può essere presentato entro un termine di perenzione di 90 giorni dal sorgere del credito fiscale. Rispetto al diritto vigente, secondo cui la presentazione del modulo deve avvenire entro un termine di perenzione di 30 giorni, questa procedura offre un ampliato margine di manovra temporale. Per garantire la parità di trattamento dei contribuenti, l’estensione della scadenza del credito fiscale deve essere applicabile agli ambiti di applicazione della procedura di notifica ma, contemporaneamente, anche ai casi di pagamento in contanti, ossia quando non sussiste il diritto alla procedura di notifica.

Parallelamente, con la nuova regolamentazione concernente la scadenza del credito fiscale, anche il termine di perenzione per la presentazione del modulo ufficiale di ricorso alla procedura di notifica viene esteso da 30 giorni a un anno.