Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/171: 13.479 Iv.pa. Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva · 28 pagine

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minare lui stesso il credito fiscale e versare l’importo dell’imposta a suo giudizio dovuta presentando al contempo un rendiconto entro i termini stabiliti.

In virtù dell’articolo 10 capoverso 1 LIP, l’obbligo fiscale incombe al debitore della prestazione imponibile. L’imposta va dedotta all'atto del pagamento, dell'accreditamento o del computo della prestazione imponibile, senza riguardo alla persona del beneficiario. Per quanto concerne i redditi dei capitali mobili, l’imposta preventiva ammonta al 35 per cento (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con art. 14 cpv. 1 LIP). Si considera domiciliato in Svizzera chiunque vi ha, tra l’altro, la sede statutaria o è iscritto come impresa nel registro di commercio svizzero (cfr. art. 9 cpv. 1 LIP).

L’attuale sistema dell’imposta preventiva è caratterizzato dal fatto che l’imposta preventiva è riscossa in forma anonima e che l’identità del contribuente viene rivelata alle autorità fiscali solo al momento della presentazione, da parte di quest’ultimo, della richiesta di rimborso dell’imposta. Ciò consente alle autorità fiscali di verificare se il contribuente fa valere legittimamente il proprio diritto al rimborso dell’imposta preventiva, ossia se gli compete tra l’altro il diritto di utilizzare il reddito della sostanza precedentemente dichiarata oppure se il diritto fatto valere deve essere negato e l’imposta preventiva, già riscossa in forma anonima, costituisce un’imposizione definitiva per il richiedente. In mancanza di una dichiarazione successiva dell’identità della persona fisica o giuridica che chiede il rimborso, si correrebbe infatti il rischio di rimborsare un’imposta preventiva mai ricevuta. La presentazione di una richiesta di rimborso presuppone a sua volta che anche la prestazione ad essa sottostante, che fa sorgere l’obbligo di versare l’imposta preventiva, sia stata regolarmente dichiarata. In caso contrario, viene reso impossibile alle autorità fiscali operare le verifiche necessarie. Il diritto al rimborso si estingue se l'istanza non viene presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (cfr. art. 32 cpv. 1 LIP).

2.1.2 Ruolo dell’Amministrazione federale delle contribuzioni

Secondo l’articolo 40 LIP, l’AFC ha tra l’altro l’obbligo di verificare se nella procedura di autoaccertamento il substrato fiscale è dichiarato correttamente. Come dimostrano le cifre pubblicate al numero 2.2.3, la riscossione dell’imposta preventiva costituisce una procedura di massa. A fronte di questa circostanza, nella pratica l’AFC non è in condizione di effettuare alcun esame sistematico e capillare di tutti i contribuenti potenziali ed effettivi dell’imposta preventiva, ma può procedere unicamente a un controllo a campione. Questa circostanza sottolinea l’importanza dell’obbligo di autoaccertamento all’interno della normativa concernente l’imposta preventiva. Se nell’ambito di un controllo dell’imposta preventiva viene imposto successivamente il pagamento di interessi di mora, si tratta di un effetto collaterale del fatto che il substrato fiscale non è stato dichiarato correttamente. Gli interessi di mora ammontano mediamente soltanto allo 0.15 per cento dell’intero gettito d’imposta riscosso in contanti.