Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/171: 13.479 Iv.pa. Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva · 28 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

2 Punti essenziali del progetto

2.1 Diritto vigente

2.1.1 Principi dell’imposta preventiva

Secondo l’articolo 132 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) del 18 aprile 19994 e l’articolo 1 capoverso 1 LIP, la Confederazione può riscuotere un’imposta preventiva sui redditi da capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni d’assicurazione. Quest’imposta consente di assicurare, nell’ambito delle imposte dirette percepite in Svizzera, la corretta dichiarazione dei redditi e della sostanza (cosiddetta funzione di garanzia dell’imposta preventiva). In presenza di una convenzione sulla doppia imposizione (CDI), l’imposta preventiva assolve una funzione di garanzia anche nei confronti dei beneficiari stranieri. In mancanza di una CDI, essa costituisce invece un’imposizione definitiva.

Nel presente rapporto non sono trattate le vincite alle lotterie e le prestazioni d’assicurazione, per concentrarsi invece esclusivamente sulla procedura di notifica concernente i dividendi distribuiti tra società dello stesso gruppo.

L’imposta preventiva riscossa sui redditi di capitali mobili ha come oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e ogni altro reddito da obbligazioni, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie, rilasciate da una persona domiciliata in Svizzera, di averi iscritti nel libro del debito pubblico; da azioni, quote sociali, in società, a garanzia limitata o cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera; da quote di investimenti collettivi di capitale emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da una persona domiciliata all'estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera nonché da averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere (cfr. art. 4 cpv. 1 LIP).

Si considera reddito imponibile di azioni, di quote sociali in società a garanzia limitata e in cooperative, ogni prestazione valutabile in denaro corrisposta dalla società o dalla cooperativa ai titolari di diritti di partecipazione, o a terze persone loro vicine, che non ha il carattere di rimborso delle quote di capitale sociale versato esistenti all'atto della prestazione. Questa nozione comprende anche dividendi, abbuoni, azioni gratuite, buoni di partecipazione gratuiti ed eccedenze di liquidazione (cfr. art. 20 cpv. 1 ordinanza sull’imposta preventiva, OIPrev).

Il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile (cfr. art. 12 cpv. 1 LIP). Secondo l’articolo 16 capoverso 1 lettera c LIP, l’imposta preventiva giunge a scadenza 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale. Un interesse di mora è dovuto, senza diffida, sugli importi dell’imposta non ancora pagati una volta scaduto il termine. Il tasso d’interesse è stabilito dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) e ammonta attualmente al 5 per cento (cfr. art. 16 cpv. 2 LIP in combinato disposto con art. 1 ordinanza del 29 novembre 1996 concernente l'interesse di mora in materia d'imposta preventiva5).

L’imposta preventiva si basa sul cosiddetto principio di autoaccertamento. Il contribuente ha l'obbligo di annunciarsi spontaneamente presso l'AFC, di presentare, spontaneamente e alla scadenza dell’imposta il rendiconto prescritto corredato dei giustificativi e di pagare contemporaneamente l'imposta o di effettuare la notifica sostitutiva del pagamento (cfr. art. 38 LIP). Il contribuente è dunque tenuto a deter-

4 RS 101

5 RS 642.212