Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/171: 13.479 Iv.pa. Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva · 28 pagine
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caso di attuazione secondo la proposta della minoranza, invece, il periodo che intercorre tra la scadenza di un dividendo e il termine di presentazione del modulo ufficiale di notifica è notevolmente più lungo, ma pur sempre chiaramente valutabile. Dopo 90 giorni o un anno, i termini dell’esecuzione saranno in linea di massima chiari per l’Amministrazione.
5 Rapporto con il diritto europeo
Sia l’articolo 15 dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio con l’UE sia alcune disposizioni delle CDI prevedono un’estensione della procedura di notifica sul piano nazionale all’interno di gruppi anche ai casi internazionali. In tal modo potrebbero avvalersi della procedura di notifica non solo le società madri in Svizzera, ma anche quelle in tutti i Paesi dell’UE, se sono soddisfatte determinate condizioni. L’articolo 15 dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio con l’UE sancisce quanto segue in merito ai pagamenti dei dividendi: fatta salva l’applicazione delle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione delle frodi o degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali, i dividendi corrisposti dalle società figlie (filiali) alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d’origine allorché (-) la società madre detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società figlia per un minimo di due anni; e (-) una delle due società ha la residenza fiscale in uno Stato membro e l’altra società ha la residenza fiscale in Svizzera; e (-) entrambe le società sono assoggettate all’imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma di una società di capitali. In gran parte, le CDI negoziate dalla Svizzera prevedono di norma una partecipazione almeno del 20 percento nel capitale sociale della filiale. L’ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere disciplina la procedura di notifica, con la quale avviene alla fonte lo sgravio fiscale di dividendi da partecipazioni determinanti previsto nell’Accordo sulla fiscalità del risparmio con l’UE o in una CDI. La proposta di inserire nella legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione17 un articolo 2 capoverso 1 lettera abis– secondo cui i termini contenuti nell’ordinanza per la presentazione della notifica in caso di versamento di un dividendo rappresentano termini ordinatori se si applica la procedura di notifica presso l’AFC – non si rivela uno strumento adeguato. Prima di tutto, questa legge disciplina la competenza del Consiglio federale e non è pertanto idoneo a fissare specifici termini procedurali in singoli ambiti. In secondo luogo, sia l’ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere, sia le ordinanze su CDI-D e CDI-USA riprendono i termini legali della LIP. In queste ordinanze non possono dunque essere ripresi termini discordanti dalla legge.
6 Costituzionalità
Visto l’articolo 132 capoverso 2 Cost., la Confederazione ha la competenza di riscuotere tra l’altro un’imposta preventiva sui redditi di capitali mobili. La Confederazione si avvale di questa competenza con la legge federale sull’imposta preventi-
17 RS 672.2