Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/171: 13.479 Iv.pa. Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva · 28 pagine
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occhi la prassi attuale contraddice la volontà del legislatore, secondo cui all’interno di gruppi deve essere attuata una soluzione non burocratica e favorevole all’economia. Inoltre, le conseguenze giuridiche nel caso in cui la notifica intervenga unicamente dopo il termine di 30 giorni previsto sono oggi esplicitamente indicate sia dalla LIP che dall’OIPrev. La maggioranza della Commissione, nel quadro del proprio ragionamento, si riferisce alla dottrina pertinente in materia.14
Al fine della certezza del diritto e del rafforzamento della piazza economica svizzera, la maggioranza della Commissione chiede una precisazione della prassi nell’ambito della procedura di notifica dell’imposta preventiva. A suo parere sarà opportuno non sottrarre liquidità alle aziende e non aumentare inutilmente il loro carico di lavoro amministrativo e chiede pertanto che il mancato rispetto del termine di dichiarazione non comporti più il passaggio dalla procedura di notifica alla procedura ordinaria. Le aziende che possono ricorrere alla procedura di notifica e hanno lasciato decorrere il termine previsto devono poter continuare ad adempiere il loro obbligo fiscale avvalendosi della procedura di notifica. L’applicazione della procedura di notifica deve dunque essere possibile in ogni caso, anche una volta scaduto il termine di 30 giorni, sempre che siano soddisfatte le condizioni materiali per la concessione della procedura di notifica. Il mancato rispetto del termine di dichiarazione di 30 giorni deve continuare a poter essere sanzionato, non più con interessi di mora, bensì con una multa disciplinare.
La proposta della maggioranza della Commissione15 è così articolata nei dettagli:
Il modulo ufficiale di dichiarazione dovrà essere presentato anche in futuro nei 30 giorni successivi al sorgere del relativo credito fiscale. Anche il termine di presentazione del modulo ufficiale per far valere il diritto alla procedura di notifica rimane in linea di principio invariato a 30 giorni. Occorrerà tuttavia distinguere se sono soddisfatte o meno le condizioni per una procedura di notifica sostitutiva del pagamento dell’imposta, nonostante il diritto sia stato fatto valere in ritardo.
Se le condizioni per una procedura di notifica sostitutiva del pagamento dell’imposta non sono soddisfatte, la normativa proposta dalla maggioranza della Commissione si allinea al diritto attuale, secondo cui la dichiarazione tardiva comporta la tassativa riscossione dell’imposta preventiva con procedura ordinaria, applicando interessi di mora a partire dal 31° giorno (termine di perenzione). Rimane possibile chiedere il rimborso dell’importa preventiva.
Se, invece, le condizioni per una procedura di notifica sostitutiva del pagamento dell’imposta sono sostanzialmente soddisfatte, sia la dichiarazione dell’imposta preventiva sia il ricorso all’applicazione della procedura di notifica devono rimanere possibili anche una volta scaduto il termine di dichiarazione di 30 giorni (termine ordinatorio). In questi casi non saranno riscossi né l’imposta preventiva a posteriori con procedura ordinaria né interessi di mora. In caso di notifica tardiva può tuttavia essere applicata una multa disciplinare, per sanzionare il comportamento sbagliato, ossia l’inoltro tardivo del modulo.
14 Cfr. Daniel Schär (2012), Verrechnungssteuer – Meldefrist bei inländischen Konzerndividenden, Kein Verzugszins mangels Fälligkeit der Steuer, in: Der Schweizer Treuhänder, Edizione 3, pagg. 171 segg.
15 Nella Commissione, la proposta della maggioranza ha battuto, con 17 voti contro 7, quella della minoranza.