Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/171: 13.479 Iv.pa. Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva · 28 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

caso concreto, in funzione delle peculiarità dell’investitore, se debba essere trattenuta l’imposta preventiva. L’imposta viene riscossa in primo luogo quando il creditore è una persona fisica domiciliata in Svizzera, al fine di garantire il pagamento delle imposte sul reddito e sulla sostanza.

Nella sua decisione del 2 luglio 2014, il Consiglio federale non ha deliberatamente stabilito se il passaggio dal principio del debitore a quello dell’agente pagatore debba essere applicato anche nel caso dei redditi di partecipazioni svizzere. Se il principio del debitore in vigore dovesse essere mantenuto per i redditi da partecipazioni svizzere, non vi sarebbero cambiamenti neppure per quanto riguarda la normativa vigente in materia di procedura di notifica.

2.4.2 Scambio automatico internazionale di informazioni

Lo scambio automatico internazionale di informazioni è incentrato sulle informazioni bancarie delle persone fisiche. Se, ad esempio, una persona fisica domiciliata in Germania è titolare di un deposito presso una banca in Svizzera, il fisco tedesco riceve comunicazioni relative alle entrate percepite su questo deposito e sullo stato dei suoi valori patrimoniali.

I dividendi versati tra società di uno stesso gruppo non rientrano in linea di principio nell’ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni, che non costituisce pertanto un motivo per modificare la procedura di notifica ad essi relativa nel caso dell’imposta preventiva.

2.4.3 Altri accordi

L’Accordo bilaterale sulla fiscalità del risparmio tra Svizzera e UE e gli accordi internazionali sull’imposizione alla fonte stipulati con il Regno Unito e con l’Austria si fondano sul cosiddetto principio di coesistenza, secondo il quale l’agente pagatore trattiene l’imposta, mentre procede a una notifica solo su esplicita autorizzazione del cliente bancario. Anche nel caso dei tre accordi citati, le distribuzioni di dividendi all’interno di un gruppo dichiarate mediante procedura di notifica non sono in linea di principio oggetto delle notifiche in questione.

2.5 Progetto preliminare della Commissione

2.5.1 Nuova normativa per la procedura di notifica

2.5.1.1 Proposta della maggioranza

La maggioranza della Commissione reputa sproporzionate le conseguenze dell’interpretazione e dell’applicazione giuridica attualmente seguite dall’AFC e, rispetto al periodo precedente alla decisione del TF (cfr. n. 2.3), che queste costituiscono un cambiamento di prassi. Il versamento ordinario dell’imposta preventiva porta, presso le aziende interessate, a un temporaneo deflusso di liquidità e alla perdita di interessi sull’importo versato, nonostante tali aziende soddisfino le condizioni materiali richieste per la concessione della procedura di notifica, dunque non siano tenute in linea di principio a versare l’imposta preventiva. La maggioranza della Commissione ritiene inoltre dannoso per la piazza economica svizzera la riscossione di cospicui interessi di mora sugli importi in realtà non dovuti dell’imposta preventiva. Ai loro