Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/171: 13.479 Iv.pa. Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva · 28 pagine
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Le aziende interessate ottengono così più tempo per presentare il modulo ufficiale di dichiarazione e un maggiore margine di manovra temporale di un anno (sinora 30 giorni) per presentare nei tempi stabiliti il modulo ufficiale concernente la notifica.
Sugli importi fiscali dovuti non devono dunque più essere pagati interessi di mora, a condizione che il modulo ufficiale di dichiarazione sia presentato entro 90 giorni, a differenza della situazione attuale, in cui gli interessi di mora decorrono dal 31° giorno.
Il termine legale di dichiarazione di 90 giorni deve continuare a essere osservato. In caso contrario si estingue il diritto a ricorrere alla procedura di notifica sostitutiva del versamento dell’imposta preventiva. Se la prestazione imponibile non viene dichiarata entro il termine legale di 90 giorni, l’imposta preventiva deve essere dichiarata a posteriori, versata e tassativamente trasferita dal debitore della prestazione al beneficiario di quest’ultima. Di conseguenza, a partire dal 91° giorno sono dovuti interessi di mora, come avviene già nella normativa attualmente vigente (dal 31° giorno).
Esempi
Mancata dichiarazione
La riscossione dell’imposta preventiva, che è basata sul principio dell’autoaccertamento, consiste in una procedura di massa. L’AFC svolge periodici controlli a campione. Se individua aziende che versano palesemente dividendi, non dichiarati con il modulo ufficiale di dichiarazione entro 90 giorni, e il termine legale di 90 giorni per la dichiarazione è già scaduto, viene avviata una procedura secondo il capo quarto, disposizioni penali, della LIP. Ciò comporta che l’imposta preventiva deve essere dichiarata a posteriori, versata e tassativamente trasferita dal debitore della prestazione al beneficiario di quest’ultima. A partire dal 91° giorno è dovuto un interesse di mora, può essere inflitta una multa e, se sono soddisfatte le rispettive condizioni, essere avviato il perseguimento penale. Il diritto a ricorrere alla procedura di notifica sostitutiva del versamento dell’imposta preventiva si estingue un anno dopo la scadenza della prestazione imponibile.
Dichiarazione tardiva
Il modulo ufficiale di dichiarazione deve essere presentato entro un termine di perenzione di 90 giorni dal sorgere del credito fiscale. Se la dichiarazione avviene successivamente, si estingue il diritto alla notifica a causa della dichiarazione tardiva. Ciò comporta che l’imposta preventiva dichiarata tardivamente deve essere corrisposta e tassativamente trasferita al suo beneficiario. Dal 91° giorno dalla scadenza del credito fiscale si applicano interessi di mora, può essere inflitta una multa e, se sono soddisfatte le rispettive condizioni, essere avviato il perseguimento penale. Il diritto a ricorrere alla procedura di notifica sostitutiva del versamento dell’imposta preventiva si estingue un anno dopo la scadenza della prestazione imponibile.
Dichiarazione puntuale, notifica tardiva
L’azienda, che ha regolarmente dichiarato la prestazione imponibile entro il termine legale di 90 giorni, ma non ha ancora richiesto di poter ricorrere alla procedura di