Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/171: 13.479 Iv.pa. Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva · 28 pagine
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gale pari al 5 per cento annuo. Quest’ultimo serve a garantire la parità di trattamento dei contribuenti che hanno assolto il loro obbligo entro i termini stabiliti rispetto a quelli che hanno cercato di ottenere un vantaggio in termini di interessi non ottemperando ai propri obblighi di pagamento dell’imposta preventiva nei tempi previsti.
2.2 La procedura di notifica in pratica
2.2.1 All’interno di un gruppo svizzero
Ogni società anonima svizzera è tenuta a consegnare spontaneamente all’AFC, nei 30 giorni successivi all'approvazione del conto annuale, il rapporto di gestione o una copia firmata del conto annuale nonché una distinta in base al modulo ufficiale di dichiarazione 103 «Imposta preventiva sul reddito delle azioni, dei buoni di partecipazione e di godimento svizzeri», che indichi il capitale esistente alla fine dell'esercizio, la data dell'assemblea generale nonché l’ammontare e la scadenza della distribuzione dell’utile.10 La società madre che detiene direttamente almeno il 20 per cento del capitale sociale di un’altra società di capitali può dunque ordinare alla sua filiale di versarle i dividendi che le spettano senza detrarre l’imposta preventiva. L’ordine deve essere impartito mediante il modulo ufficiale 106 «Istanza per sostituire il pagamento dell’imposta preventiva mediante notifica per dividendi provenienti da partecipazioni di almeno il 20% (art. 26a OIPrev)». Di questo modulo la società madre compilerà dapprima la parte concernente le informazioni sul beneficiario dei dividendi. La filiale adotterà quindi i provvedimenti necessari per adempiere l’obbligo fiscale mediante notifica in sostituzione del pagamento dell’imposta: la società contribuente compilerà quindi la parte del modulo 106 concernente il debitore dei dividendi, prima di inviare spontaneamente il modulo all’AFC entro 30 giorni dalla data in cui i dividendi giungono a scadenza, allegando inoltre il modulo di dichiarazione ufficiale 103 nonché il conto annuale. Trova così applicazione l’articolo 21 OIPrev, secondo cui vige l’obbligo di consegnare all’AFC un conto annuale, tra l’altro, quando dalla decisione di ripartizione dell'utile deriva una prestazione imponibile.
La consegna dei due moduli equivale dunque al pagamento dell’imposta preventiva e fa sì che, qualora siano soddisfatti tutti i requisiti previsti per la concessione della procedura di notifica, il contribuente abbia così adempiuto il proprio obbligo fiscale. È riservata la possibilità di rifiutare posticipatamente l’adozione della procedura di notifica, sulla base dell’articolo 26a capoverso 4 OIPrev.
Secondo l’interpretazione e la prassi dell’AFC (cfr. anche n. 2.3), il mancato rispetto del termine di 30 giorni porta alla perdita della possibilità di fare richiesta di ricorso alla procedura di notifica. L’imposta preventiva deve essere quindi tassativamente riscossa mediante «procedura ordinaria» e, di norma, sono dovuti anche interessi di mora (cfr. art. 16 cpv. 2 LIP). In questo caso resta possibile presentare una richiesta di rimborso dell’imposta preventiva.
10 Per quanto riguarda le S.a.g.l., si applica per analogia il modulo 110 «Imposta preventiva sul reddito di quote sociali, di buoni di partecipazione e di godimento di S.a.g.l. svizzere»