Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/171: 13.479 Iv.pa. Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva · 28 pagine

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2.1.3 Punti essenziale della procedura di notifica

Il Consiglio federale ha previsto una procedura di notifica all’interno dell’OIPrev sin dall’introduzione dell’imposta preventiva nel 1944 (art. 24 – 26 OIPrev). Laddove il pagamento dell’imposta comporti complicazioni inutili e rigori manifesti, può essere consentito al contribuente di soddisfare il proprio obbligo fiscale mediante la notifica della prestazione imponibile. La procedura di notifica si fonda sugli articoli 11 (modo di esecuzione), 19 e 20 (notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta per le prestazioni d’assicurazione e i redditi dei capitali mobili) e 38 (iscrizione come contribuente; autoaccertamento) della legge sull’imposta preventiva.

Nel corso dei negoziati condotti con l’Unione europea (UE) in relazione all’Accordo sulla fiscalità del risparmio6 l’AFC ha proposto di estendere la procedura di notifica per i dividendi anche al settore internazionale, al fine di promuovere la piazza finanziaria ed economica svizzera. In base alla sua proposta, gli sgravi previsti nelle CDI e nell’articolo 15 dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio con l’UE in materia di dividendi corrisposti da filiali a favore della società madre dovevano poter essere applicati attraverso una richiesta di ricorso alla procedura di notifica. L’ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere7 e le modifiche delle ordinanze con la Germania8 e gli Stati Uniti9 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2005.

In applicazione dell’articolo 11 capoverso 1 LIP, la procedura di notifica costituisce un modo di esecuzione dell’obbligo al pagamento dell’imposta preventiva da parte del debitore della prestazione imponibile. La procedura di notifica presuppone una richiesta da parte della società soggetta all’imposta preventiva e l’autorizzazione da parte dell’AFC. Il contribuente non può dunque sostituire di propria iniziativa il pagamento dell’imposta con una notifica.

Anche nel caso della procedura di notifica, l’adempimento dell’obbligo fiscale deve sempre scaturire, secondo il principio di autoaccertamento, da un’azione consapevole del contribuente. Poiché la procedura di notifica è effettivamente consentita solo se è stato stabilito che il beneficiario della prestazione ha diritto al rimborso dell’imposta (cfr. art. 20 LIP e art. 24 cpv. 2 OIPrev), in una prima fase il contribuente è tenuto a dichiarare il reddito imponibile mediante il modulo di dichiarazione ufficiale. Se sono soddisfatti i presupposti necessari, in una seconda fase deve essere quindi presentato il modulo di notifica. Con questo modo di procedere l’identità del beneficiario delle prestazioni viene comunicata a posteriori alle autorità fiscali, consentendo a queste ultime di verificare l’esistenza di un diritto al rimborso.

I due moduli devono essere inviati spontaneamente all’AFC nei 30 giorni successivi al sorgere del credito fiscale relativo (cfr. art. 21 cpv. 2 OIPrev). Per quanto riguarda il termine per la presentazione dei moduli, secondo l’interpretazione e applicazione del diritto dell’AFC (cfr. anche n. 2.3), si tratta di un termine legale la cui scadenza comporta l’estinzione definitiva del diritto. Tale termine legale costituisce dunque un termine di perenzione. Scaduto questo termine, è dovuto un interesse di mora le-

6 RS 0.641.926.81

7 RS 672.203

8 Ordinanza concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione, RS 672.913.610

9 Ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione, RS 672.933.61