Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/171: 13.479 Iv.pa. Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva · 28 pagine

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Articolo 16 secondo la proposta della minoranza (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire, Marra, Schelbert, Wermuth)

Art. 16 cpv. 1 lett. c

La lettera c è modificata in modo da estendere gli attuali 30 giorni a 90 giorni. La modifica propone quindi un’estensione temporale di 60 giorni. Essa si applica sia ai casi di pagamento in contanti sia ai casi di notifica sostitutiva del pagamento dell’imposta.

Articolo 20 secondo la proposta della maggioranza

Art. 20

Nella versione italiana il capoverso 1 è stato completato con l‘espressione «sotitutiva del pagamento dell’imposta», ma il tenore rimane invariato.

Il capoverso 2 è nuovo. Esso si riferisce alle condizioni illustrate nei nuovi capoversi 2bise 2terdell’articolo 16 secondo la proposta della maggioranza. Il capoverso 2 riserva la riscossione di una multa disciplinare secondo l’invariato articolo 64 LIP, qualora la rivendicazione del diritto alla notifica sostitutiva del pagamento dell’imposta non è stata fatta entro il termine stabilito dalla legge.

Articolo 20 secondo la proposta della minoranza (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire, Marra, Schelbert, Wermuth)

Art. 20

Nella forma rielaborata secondo la proposta della minoranza, l‘articolo 20 statuisce che, qualora la prestazione imponibile sia stata dichiarata entro il nuovo termine di 90 giorni, invece degli attuali 30, secondo l’articolo 16 capoverso 1 lettera c LIP proposto dalla minoranza, la rivendicazione del diritto alla notifica sostitutiva del pagamento dell’imposta può essere fatta valere entro un anno dalla scadenza della prestazione imponibile anziché entro 30 giorni come sinora. Il rimando all’ordinanza rimane invariato.

Articolo 70c secondo la proposta della maggioranza

Art. 70c

La nuova regolamentazione secondo l’articolo 16 capoverso 2bise 2tere l’articolo 20 LIP si applica a tutte le fattispecie in ambito di notifica sostitutiva del pagamento dell’imposta la cui scadenza della prestazione imponibile è avvenuta il 1° gennaio 2011 o più tardi. Possono tuttavia beneficiare della modifica di legge solo le prestazioni con scadenze successive al 1° gennaio 2011 e che soddisfano le condizioni fondamentali per la rivendicazione del diritto alla notifica sostitutiva del pagamento dell’imposta. Se il diritto alla notifica sostitutiva del pagamento dell’imposta secondo l’articolo 16 capoverso 2bisLIP è di principio consentito, l’interesse di mora è ridefinito su richiesta. A queste condizioni, gli interessi di mora già riscossi possono essere restitutiti senza interessi rimunerativi, a patto che la richiesta pervenga all’AFC entro un anno dall’entrata in vigore della modifica proposta.