Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/171: 13.479 Iv.pa. Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva · 28 pagine

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notifica sostitutiva del versamento dell’imposta preventiva, può avvalersene a posteriori in linea di principio entro un anno dalla scadenza della prestazione imponibile. In caso di riconoscimento del diritto alla procedura di notifica, non vi sono conseguenze in termini di interessi di mora. Se, invece, la procedura di notifica non può essere concessa, l’imposta preventiva deve essere versata e tassativamente trasferita al beneficiario della prestazione. A partire dal 91° giorno dalla scadenza del credito fiscale sono dovuti interessi di mora, può essere inflitta una multa e, se sono soddisfatte le rispettive condizioni, essere avviato il perseguimento penale. Il diritto a ricorrere alla procedura di notifica sostitutiva del versamento dell’imposta preventiva si estingue un anno dopo la scadenza della prestazione imponibile.

2.5.2 Entrata in vigore con effetto retroattivo

2.5.2.1 Proposta della maggioranza

La maggioranza della Commissione16 chiede che la nuova regolamentazione sia applicabile, secondo la proposta della maggioranza, a tutti i crediti fiscali sorti a partire dall’anno civile 2011. Diventa dunque determinante la data di scadenza della prestazione imponibile.

Questo effetto retroattivo intende rispondere alle critiche secondo cui nel 2011 l’AFC avrebbe modificato la propria prassi in seguito alla decisione del TF. Le aziende, alle quali spetta un sostanziale diritto alla procedura di notifica, devono pertanto poter chiedere il rimborso degli interessi di mora da allora addebitati.

2.5.2.2 Proposta della minoranza I

I casi attualmente in sospeso presso il Tribunale amministrativo federale (cfr. n. 2.3) beneficerebbero della retroattività secondo la proposta della maggioranza soltanto qualora le scadenze delle prestazioni imponibili riguardassero un periodo successivo al 1° gennaio 2011 e sussistesse un sostanziale diritto alla procedura di notifica. I crediti concernenti gli interessi di mora verrebbero completamente eliminati soltanto in questi casi.

Con la sua proposta, la minoranza I (Aeschi, Amstutz, Flückiger, Matter, Müri, Rime, Walter) compie per questo un altro passo avanti. Essa chiede infatti che la nuova regolamentazione secondo la proposta della maggioranza sia applicabile anche a fattispecie createsi prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di modifica, purché il credito fiscale o quello relativo agli interessi di mora non siano caduti in prescrizione o cresciuti in giudicato già prima del 1° gennaio 2013.

In tal modo tutti i casi ancora in sospeso devono poter beneficiare di una correzione a posteriori della loro imposizione (completa eliminazione del crediti relativi agli interessi di mora) se sussiste un fondamentale diritto alla procedura di notifica. Sono dunque considerati anche i crediti fiscali e relativi agli interessi di mora antecedenti all’anno civile 2011, purché i crediti fiscali o quelli relativi agli interessi di mora non siano caduti in prescrizione o cresciuti in giudicato già prima del 1° gennaio 2013.

16 Nella Commissione, la proposta della maggioranza ha battuto, con 10 voti contro 7 e 7 astensioni, quella della minoranza I e con 17 voti contro 7 quella della minoranza II.