Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/171: 13.479 Iv.pa. Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva · 28 pagine

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Articolo 70c secondo la proposta della minoranza I (Aeschi, Amstutz, Flückiger, Matter, Müri, Rime, Walter)

Art. 70c

La nuova regolamentazione secondo l’articolo 16 capoverso 2bise 2ternonché l’articolo 20 LIP si applica a tutte fattispecie in ambito di notifica sostitutiva del pagamento dell’imposta la cui scadenza della prestazione imponibile è anteriore all’entrata in vigore della disposizione proposta. Unica eccezione sono i crediti fiscali o le pretese di interessi di mora prescritti o accertati con una decisione passata in giudicato prima del 1° gennaio 2013. Se il diritto alla notifica sostitutiva del pagamento dell’imposta secondo l’articolo 16 capoverso 2bisLIP è di principio consentito, l’interesse di mora è ridefinito su richiesta. A queste condizioni, gli interessi di mora già riscossi possono essere restitutiti senza interessi rimunerativi, a patto che la richiesta pervenga all’AFC entro un anno dall’entrata in vigore della modifica proposta.

Articolo 70c secondo la proposta della minoranza II (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Jans, Maire, Marra, Schelbert, Wermuth)

Art. 70c

Si rinuncia ad applicare retroattivamente la nuova regolamentazione secondo l’articolo 16 capvoerso 1 lettera c e l’articolo 20 LIP. Pertanto, non vi è neppure la necessità di una regolamentazione esplicita in un nuovo articolo 70c LIP. La nuova regolamentazione si applica solo alle fattispecie future dopo l’entrata in vigore della modifica di legge.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni finanziarie

4.1.1 Osservazioni introduttive

Occorre prima di tutto osservare che il dibattito concernente la precisazione della prassi di lunga data nell’ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull’imposta preventiva verte in ultima istanza unicamente sulle tendenze riguardanti gli interessi di mora. In altri termini, non si attendono cambiamenti riguardo all’entità delle entrate della vera e propria imposta preventiva, poiché le proposte della Commissione non riguardano in primo luogo il futuro, quindi l’entità delle entrate del futuro substrato fiscale relativo all’imposta preventiva, ma soprattutto gli effetti retroattivi concernenti gli interessi di mora. Indipendentemente dalle diverse proposte, l’imposta preventiva viene riscossa se la procedura di notifica non è applicabile. I controlli svolti dall’Amministrazione concernono in primo luogo il substrato fiscale, mentre gli interessi di mora dovuti costituiscono soltanto una conseguenza accessoria.

È inoltre opportuno segnalare che le stime indicate qui di seguito devono essere prese e interpretate con estrema cautela, poiché persino la distribuzione di dividendi non può essere considerata come un parametro sicuro. I parametri noti sono esclusivamente il tasso d’interesse, i relativi periodi fiscali e il capitale (attuale) esistente. Inoltre, bisogna altresì aspettarsi dichiarazioni successive presentate con un certo ri-