Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/171: 13.479 Iv.pa. Precisazione della prassi di lunga data nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull'imposta preventiva · 28 pagine
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cedenza il Tribunale amministrativo federale, anche il TF giunge alla conclusione che la procedura di notifica è consentita in generale unicamente nei casi in cui è stabilito che il beneficiario della prestazione ha diritto al rimborso dell’imposta. Ciò nonostante, il diritto a ricorrere alla procedura di notifica esiste unicamente se sono soddisfatte cumulativamente anche le altre condizioni. Fra queste rientra la presentazione del modulo di dichiarazione (modulo 108) entro i termini stabiliti. Il termine di 30 giorni per la presentazione della richiesta relativa alla procedura di notifica al posto del pagamento dell’imposta preventiva è un termine legale che, per sua natura, costituisce un termine di perenzione.
In seguito alla pubblicazione della decisione del TF, numerosi contribuenti hanno dichiarato a posteriori dividendi che, in alcuni casi, riguardavano contemporaneamente diversi anni. Poiché tutte queste dichiarazioni sono avvenute dopo il termine di 30 giorni previsto dalla legge, i contribuenti sono stati privati del diritto di adempiere il loro obbligo fiscale tramite la procedura di notifica come modalità di versamento dell’imposta preventiva. Di conseguenza, l’imposta preventiva è stata riscossa secondo il concetto giuridico della LIP con procedura ordinaria, pertanto sono stati addebitati anche interessi di mora conformemente alla legge. L’approccio seguito dall’AFC è stato interpretato da alcuni dei contribuenti interessati come un cambiamento di prassi, sebbene l’AFC neghi di aver apportato un simile cambiamento alla propria prassi corrente. Alcuni contribuenti hanno dunque scelto di presentare ricorso contro ciò che, a loro parere, costituisce un’imposizione ingiustificata di interessi di mora. Al momento sei di questi casi sono pendenti presso il Tribunale amministrativo federale e, da soli, riguardano crediti per interessi di mora per un totale di circa 170 milioni di franchi, basati su crediti relativi all’imposta preventiva per 1,95 miliardi di franchi. La maggioranza degli altri oltre 194 procedimenti pendenti rimarrà sospesa presso l’AFC fino a quando il Tribunale amministrativo federale non si sarà pronunciato sui casi summenzionati.
2.4 Principio dell’agente pagatore e scambio automatico internazionale di informazioni
Nel caso di un (rapido) passaggio al principio dell’agente pagatore per l’imposta preventiva e all’introduzione dello scambio automatico di informazioni con l’estero, il processo di dichiarazione previsto dalla normativa concernente l’imposta preventiva è destinato a cambiare radicalmente e a essere semplificato in misura significativa, quanto meno in alcuni ambiti. Verrà invece mantenuto in essere, in Svizzera, il principio della riscossione di un’imposta di garanzia.
2.4.1 Principio dell’agente pagatore
Il 2 luglio 2014, il Consiglio federale ha deciso di rafforzare il mercato svizzero dei capitali attraverso una riforma dell’imposta preventiva. Questa imposta viene riscossa attualmente presso il debitore della prestazione imponibile secondo il principio del debitore. Può essere debitrice della prestazione imponibile, ad esempio, una società emittente di un’obbligazione svizzera. Se quest’ultima corrisponde interessi, la società versa il 65 per cento del reddito netto al beneficiario della prestazione e il restante 35 per cento all’AFC come deduzione d’imposta. In caso di applicazione del principio dell’agente pagatore, il debitore della prestazione imponibile versa invece il reddito totale lordo all’agente pagatore. Spetta quindi a quest’ultimo decidere nel