Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/70: Adesione al Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 2Fedlex · Rapporto esplicativo

Compendio

Il (terzo) Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo completa tale Convenzione e i suoi primi due protocolli facoltativi con una procedura per la presentazione di comunicazioni.

Situazione iniziale

Con 194 Stati parte, la Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (Convenzione) è attualmente il più ratificato tra i trattati delle Nazioni Unite in materia di diritti umani. La Svizzera ha ratificato sia la Convenzione sia i suoi primi due Protocolli facoltativi ossia quello relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati e quello concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia. Il 19 dicembre 2011 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato il (terzo) Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni (Protocollo). Tale Protocollo è entrato in vigore il 14 aprile 2014. Infine la mozione Amherd (12.3623 Ratifica del terzo protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo), depositata il 15 giugno 2012, che chiede al Consiglio federale di ratificare il Protocollo facoltativo, è stata accolta il 19 settembre 2013 dal Consiglio nazionale e il 17 marzo 2014 dal Consiglio degli Stati.

Contenuto del progetto

Il Protocollo prevede essenzialmente tre nuovi elementi di controllo ossia: una procedura di comunicazione individuale, una procedura di comunicazione interstatale e una procedura d’inchiesta.

Una persona singola o un gruppo di persone che ritiene di essere stato vittima della violazione di uno dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o da uno dei due relativi protocolli facoltativi, può rivolgersi con una comunicazione scritta al Comitato per i diritti del fanciullo una volta esaurite le vie di ricorso nazionali.

Se lo strumento della comunicazione interstatale viene riconosciuto, uno Stato parte può affermare dinnanzi al Comitato che un altro Stato parte non rispetta i propri obblighi derivanti dalla Convenzioni o dai protocolli facoltativi.

Il Comitato può inoltre avviare una procedura d’inchiesta se sussistono informazioni attendibili che uno Stato parte violi gravemente o sistematicamente i diritti sanciti dalla Convenzione o dai protocolli facoltativi.

Le constatazioni e le raccomandazioni del Comitato non sono giuridicamente vincolanti per il Governo dello Stato parte interessato.