Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/70: Adesione al Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni · 23 pagine

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essere rilasciata per i diritti sanciti dalla Convenzione e dai due protocolli oppure per uno solo di questi strumenti. Lo Stato parte può ritirare in qualunque momento tale dichiarazione.

La procedura d’inchiesta costituisce un’integrazione importante della procedura di comunicazione in quanto permette al Comitato di procedere, anche senza aver ricevuto una comunicazione, in caso di violazioni gravi e sistematiche delle garanzie sancite dalla Convenzione. Questo modus operandi è ancora più importante nel caso di fanciulli i quali, ancor meno degli adulti, non sono in grado di far valere autonomamente i propri diritti. La procedura d’inchiesta funge pertanto da deterrente: la sola possibilità di essere oggetto di un’inchiesta indipendente potrebbe indurre uno Stato a tutelare meglio le garanzie sancite dalla Convenzione.

Sarebbe inappropriato che la Svizzera, che ha già riconosciuto altre procedure d’inchiesta, non riconosca la competenza del Comitato; senza contare che soltanto uno (Monaco) dei 16 Stati che hanno già ratificato il Protocollo non ha riconosciuto detta procedura.

Art. 15 Assistenza e cooperazione internazionali

Secondo il paragrafo 1, il Comitato può trasmettere, con il consenso dello Stato parte interessato, le proprie constatazioni o raccomandazioni agli istituti specializzati, ai Fondi e Programmi delle Nazioni Unite e ad altri organismi competenti.

Il paragrafo 2 autorizza il Comitato a trasmettere, sempre con il consenso dello Stato parte interessato, informazioni sulle comunicazioni agli organismi di cui al paragrafo 1. Grazie a dette informazioni questi ultimi possono essere di aiuto allo Stato nell’adempiere gli obblighi cui è tenuto in base alla Convenzione e ai primi due protocolli facoltativi.

La disposizione si rifà all’articolo 14 del Protocollo facoltativo al Patto ONU I con la differenza che quest’ultimo prevede anche la costituzione di un fondo fiduciario a sostegno degli Stati nell’attuazione degli obblighi che competono loro.

Art. 16 Rapporto all’Assemblea generale

Il presente articolo verte sugli obblighi di rapporto del Comitato. Secondo l’articolo 44 paragrafo 5 della Convenzione, il Comitato deve presentare ogni due anni all’Assemblea generale delle Nazioni Unite un rapporto sulle sue attività, per il tramite del Consiglio economico e sociale (ECOSOC). Tale rapporto deve contenere anche un riassunto delle attività del Comitato ai sensi del presente Protocollo.

Art. 17 Divulgazione e informazione sul Protocollo facoltativo

Lo Stato parte è tenuto a far conoscere e a divulgare il Protocollo, inoltre deve agevolare l’accesso degli adulti e dei fanciulli, compresi i portatori di handicap, alle informazioni sulle constatazioni e le raccomandazioni del Comitato. La disposizione si rifà all’articolo 42 della Convenzione, che impone agli Stati parte di far conoscere i contenuti della Convenzione.

In Svizzera i tre livelli statali sono tenuti a divulgare la Convenzione e i suoi protocolli facoltativi. Nelle pagine Internet delle autorità federali (www.admin.ch) sono consultabili nelle tre lingue ufficiali tutti i trattati in materia di diritti umani cui la Svizzera ha aderito. Il sito del Dipartimento federale degli affari esteri