Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/70: Adesione al Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni · 23 pagine
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posizione amichevole, non possono essere utilizzate a scapito della controparte per influenzare l’esame dell’ammissibilità a del fondamento della comunicazione39.
La riuscita di una composizione amichevole sospende l’esame della comunicazione. Il Comitato può invitare lo Stato parte a fornirgli informazioni sull’attuazione della composizione amichevole (art. 11 par. 2 del Protocollo).
Art. 10 Esame delle comunicazioni
Par. 1: procedura
Visto quanto sia importante che procedure riguardanti fanciulli si svolgano rapidamente, il Comitato esamina le comunicazioni il prima possibile.
In sede di esame il Comitato tiene conto di tutti i documenti che gli sono sottoposti e può di sua iniziativa chiedere informazioni supplementari alle parti, ad altri organismi delle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni40. Su richiesta del Comitato o di una delle parti si possono coinvolgere esperti indipendenti41. In questo modo il Comitato può davvero decidere in base al più ampio numero di informazioni. Per garantire una procedura equa, tutti i documenti visionati dal Comitato sono trasmessi alle parti coinvolte.
Se serve per l’interesse superiore del fanciullo, il Comitato può ascoltare la presunta vittima e/o i suoi rappresentanti di persona o in videoconferenza. Di regola lo Stato parte non è rappresentato in caso di audizione42.
Par. 2: dibattiti
Le riunioni del Comitato non sono pubbliche.
Par. 3: imperativo di celerità in caso di misure provvisorie
Quando il Comitato richiede delle misure provvisorie, procede senza indugio all’esame della comunicazione.
Par. 4: esame di comunicazioni riguardanti i diritti economici, sociali e culturali
Nell’esaminare le comunicazioni riguardanti i diritti ESC sanciti dalla Convenzione, il Comitato garantisce agli Stati parte un certo margine di discrezionalità nell’attuarli43.
Par. 5: constatazioni del Comitato
Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette senza indugio le sue constatazioni allo Stato parte. Si tratta in particolare di accertare se c`è stata una violazione della Convenzione o dei protocolli facoltativi. Insieme alle sue constatazioni, il Comitato può trasmettere allo Stato parte anche delle raccomandazioni.
In linea con la prassi di altri comitati delle Nazioni Unite, le raccomandazioni possono comprendere misure ad personam per riparare la violazione constatata, ad
39 Art. 25 par. 4 del regolamento del Comitato.
40 Art. 18 par. 9 e 23 par. 1 del regolamento del Comitato.
41 Art. 10 del regolamento del Comitato.
42 Art. 19 del regolamento del Comitato.
43 Cfr. n. 2.1.