Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/70: Adesione al Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni · 23 pagine

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via considerato in diverse sentenze la possibilità che determinati aspetti di questi diritti possano essere fatti valere in giudizio15.

Sulla base di questa prassi, negli ultimi anni il Consiglio federale ha più volte ribadito dinnanzi a organi internazionali che i diritti economici, sociali e culturali, fatte salve determinate eccezioni, in Svizzera non sono deducibili in giudizio16.

b. Deducibilità in giudizio delle garanzie della Convenzione

Nel messaggio del 29 giugno 1994 concernente l’adesione della Svizzera alla Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, il Consiglio federale partiva dal presupposto che non tutte le disposizioni che riconoscono ai fanciulli dei diritti sono direttamente applicabili17.

Il Tribunale federale ha successivamente riconosciuto la deducibilità in giudizio di singole garanzie della Convenzione ad esempio nel caso dell’articolo 12 (diritto del fanciullo, capace di discernimento, di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa)18 e dell’articolo 7 paragrafo 1 (diritto a un nome e a una cittadinanza e, nella misura del possibile, diritto a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi)19.

In particolare ha negato l’applicabilità diretta dell’articolo 23 (diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e diritto alla copertura garantita dei costi di queste cure)20 e dell’articolo 26 (diritto alla sicurezza sociale)21. Dalla Convenzione non si può dedurre sistematicamente alcun diritto, direttamente deducibile in giudizio, in materia di rilascio di un permesso per gli stranieri22. Ciononostante, dal 2009 si attribuisce alle garanzie della Convenzione un peso maggiore nell’ambito dell’esame di casi simili e comunque tali garanzie devono essere prese in considerazione se si procede alla ponderazione degli interessi23.

2.1.3 Conseguenze dell’adesione della Svizzera al Protocollo

Non si può ancora valutare il peso che attribuirà il Comitato alle violazioni dei diritti ESC sottopostegli, poiché il Protocollo è entrato in vigore solamente il 14 aprile 2014 e il Comitato per i diritti del fanciullo e quello dei diritti economici, sociali e culturali non hanno ancora consolidato una prassi in materia. In ogni caso

15 DTF 120 Ia 1, consid. 5, e 130 I 113, consid. 3.3, in merito all’aumento delle tasse scolastiche.

16 Cfr. il rapporto dell’apr. 2008 della Svizzera sull’attuazione del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (disponibile solo in tedesco e francese), pag. 16 segg. e la risposta del 27 feb. 2013 della Svizzera alle raccomandazioni dell’Esame periodico universale (raccomandazioni ott. 2012; disponibile solo in tedesco e francese).

17 FF 1994 V 1, 21.

18 DTF 124 III 90, consid. 3.a.

19 DTF 125 I 257, consid. 3.c.bb; 128 I 71, consid. 3.2.2.

20 DTF 137 V 175, consid. 4.8.

21 Sentenza non pubblicata I 267/04 del 18 mar. 2005, consid. 2.5.

22 DTF 126 II 377, consid. 5d e relativi riferimenti.

23 DTF 135 I 153, consid. 2.2.2; 136 I 285, consid. 5.2; 137 I 247, consid. 4.2.1; 139 I 315, consid. 2.4.