Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/70: Adesione al Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni · 23 pagine
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Comitato non entra nel merito di reclami astratti sollevati in nome di un numero imprecisato di terzi contro una legge in quanto tale o contro una politica o una prassi statale (non è prevista alcuna actio popularis).
La disposizione precisa inoltre che la procedura di comunicazione è applicabile sia ai diritti sanciti nella Convenzione sia a quelli previsti dai primi due protocolli facoltativi, a condizione che lo Stato abbia aderito a tutti questi strumenti.
L’espressione diritti chiarisce che possono essere oggetto di una comunicazione solamente le disposizioni che attribuiscono alle persone interessate un diritto derivante da un'azione o un'omissione da parte dello Stato e non quelle formulate sotto forma di obiettivi, ossia quelle di natura puramente programmatica28.
Il paragrafo 2 disciplina la rappresentanza. Nel caso di fanciulli, questo aspetto assume un'importanza particolare poiché, data la loro età e il loro grado di sviluppo, spesso non sono in grado di presentare autonomamente un ricorso. Inoltre di regola dipendono finanziariamente dai loro genitori o da altri responsabili e non dispongono di mezzi finanziari propri. La disposizione è formulata in modo tale da permettere anche a organizzazioni non governative o a gruppi per i diritti umani di presentare una comunicazione al Comitato.
Nella misura del possibile, il Protocollo tratta i fanciulli come soggetti giuridici autonomi. Inoltre, data la loro situazione particolare, è necessario vigilare affinché i loro diritti non siano utilizzati per altri scopi al di fuori della tutela dei loro interessi. Pertanto un rappresentante può di regola presentare una comunicazione a nome degli interessati solamente se questi hanno dato il loro consenso. Se vi è il sospetto che tale consenso non sia stato espresso volontariamente, il Comitato può chiedere al riguardo informazioni supplementari29. La disposizione è collegata all’articolo 3 paragrafo 2 del Protocollo, secondo cui il Comitato può rifiutarsi di esaminare una comunicazione se, a suo parere, tale comunicazione non persegue il l’interesse superiore del fanciullo.
Sono ammesse deroghe al principio del consenso solamente se l’autore della comunicazione può giustificarle. Si può prendere in considerazione un simile modo di procedere ad esempio se la presunta vittima non è in grado di comprendere la portata della procedura o non può dare il proprio consenso perché non ha contatti con estranei oppure ha paura di rappresaglie. Il regolamento del Comitato prevede che, se possibile, gli interessati siano informati in merito alla procedura, in tal caso si tiene conto del loro parere in funzione della loro età e maturità30.
Art. 6 Misure provvisorie
Le comunicazioni non hanno effetto sospensivo, tuttavia, in base al presente articolo, il Comitato può chiedere allo Stato parte di adottare misure provvisorie a condizione che si rivelino necessarie per evitare che la vittima o le vittime della presunta violazione subiscano un danno irreparabile. Il Comitato può esigere in qualsiasi momento, dopo il ricevimento della comunicazione e prima di prendere una decisione in merito, che lo Stato parte adotti misure di questo tipo.
28 Cfr. n. 2.1
29 Cfr. art. 13 par. 2 del regolamento del Comitato.
30 Questo principio è sancito anche nell’art. 2 del protocollo. Cfr. i commenti all’art. 2.