Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/70: Adesione al Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni · 23 pagine
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2 Commento sul contenuto e i singoli articoli del Protocollo
2.1. Competenze del Comitato per i diritti del fanciullo e deducibilità in giudizio delle garanzie della Convenzione sui diritti del fanciullo
2.1.1 Normativa del Protocollo
La Convenzione riprende in gran parte le garanzie del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali8 (Patto ONU I) e del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici9 (Patto ONU II) e ne chiarisce la portata in rapporto alla situazione particolare dei fanciulli. Contiene quindi sia diritti tradizionalmente considerati diritti civili e politici sia diritti di natura economica, sociale e culturale10.
Secondo l'articolo 5 del Protocollo, la procedura di comunicazione è applicabile a tutti i diritti sanciti dalla Convenzione e dai primi due protocolli facoltativi. Dunque, aderendo al presente Protocollo si possono far valere dinanzi al Comitato le violazioni di qualsiasi diritto contemplato dalla Convenzione, anche di quelli economici, sociali e culturali.
Durante i negoziati, questo aspetto ha rivestito un ruolo fondamentale, poiché negli ordinamenti giuridici di numerosi Paesi i diritti economici, sociali e culturali (diritti ESC) non sono direttamente deducibili in giudizio in quanto possono essere concretizzati solamente mediante norme statali e attuati in gran parte in base alle possibilità economiche dello Stato.
Secondo l’opinione di altri Stati, della società civile e di buona parte dei comitati delle Nazioni Unite, la distinzione tra diritti civili e politici da una parte e diritti economici, sociali e culturali dall'altra è superata. In quest’ottica, tutti i diritti umani comprendono vari obblighi vincolanti deducibili in giudizio.
Il presente Protocollo tiene conto, all'articolo 10 paragrafo 4, della possibilità di esaminare anche comunicazioni riguardanti la violazione dei diritti ESC. La disposizione indica esplicitamente che il Comitato deve procedere con una certa cautela nell'esaminare le comunicazioni riguardanti questi diritti (cfr. di seguito n. 2.1.3 e
8 RS 0.103.1
9 RS 0.103.2
10 L'attribuzione dei diritti a una o all'altra categoria non è sempre univoca. La tutela enunciata in una disposizione della Convenzione può riguardare più aspetti. I diritti civili e politici della Convenzione comprendono in particolare: il diritto alla vita (art. 6), il diritto a un'identità e a una cittadinanza (art. 7 e 8), i diritti connessi con la vita famigliare (art. 7 segg. e 16), il diritto del fanciullo a esprimere la propria opinione nelle questioni e procedure che lo riguardano (art. 12), il diritto alla libertà di espressione (art. 13), alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 14), alla libertà di associazione (art. 15) e il diritto all'accesso alle informazioni (in parte art. 17). Per diritti economici, sociali e culturali si intendono nella Convenzione il diritto a godere del miglior stato di salute possibile (art. 24), il diritto di beneficiare della sicurezza sociale (art. 26), il diritto a un livello di vita sufficiente per consentire lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del fanciullo (art. 27), il diritto all'educazione (art. 28 seg.) e il diritto al tempo libero (art. 31).