Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/70: Adesione al Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni · 23 pagine
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Agli incontri successivi del gruppo di lavoro erano presenti le delegazioni di 74 Stati tra cui la Svizzera, la quale non solo ha preso attivamente parte ai negoziati, ma ha anche contribuito alla loro riuscita. Durante questa fase, sono stati esaminati con particolare attenzione diversi temi complessi, tra cui la possibilità di far valere davanti al Comitato anche le violazioni dei diritti economici, sociali e culturali (diritti ESC; cfr. n. 2.1).
Anche l’accessibilità della procedura ai fanciulli e prescrizioni formali a loro misura sono stati ampiamente dibattuti durante i negoziati, come pure la possibilità, poi scartata dalla maggioranza degli Stati, di una procedura collettiva di comunicazione. È stata particolarmente controversa pure l’introduzione di una clausola opt-in o opt- out (clausola di riconoscimento della competenza del Comitato) per la procedura di comunicazione interstatale e per quella d’inchiesta.
Il progetto è stato adottato il 14 luglio 2011 dal Consiglio dei diritti umani e il 19 dicembre 2011 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Infine il 28 febbraio 2012, in occasione della 19asessione del Consiglio dei diritti umani, il Protocollo è stato aperto alla firma e alla ratifica e in tale occasione è stato sottoscritto da 20 Stati.
Il Protocollo è entrato in vigore il 14 aprile 2014, tre mesi dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione. Attualmente conta 16 Stati parte: Albania, Andorra, Belgio, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Gabon, Germania, Irlanda, Monaco, Montenegro, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Tailandia e Uruguay.
1.3 Panoramica del contenuto del Protocollo
Il Protocollo propone tre nuovi meccanismi di monitoraggio a completamento della procedura di rapporto prevista nella Convenzione, ossia la procedura di comunicazione individuale, la procedura di comunicazione interstatale e la procedura d’inchiesta. Di natura puramente procedurale, il testo non contiene alcuna norma materiale. I nuovi meccanismi si ispirano a disposizioni già presenti in altri trattati o protocolli facoltativi delle Nazioni Unite in materia di diritti umani.
Anzitutto il Protocollo autorizza il Comitato, istituito in virtù dell’articolo 43 della Convenzione, a esaminare le comunicazioni di persone singole o gruppi di persone che sostengono di essere vittima di una violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione o dai primi due protocolli facoltativi (art. 5 segg. Protocollo). Uno dei presupposti per tale esame è l’esaurimento dei rimedi giuridici nazionali. Sia per come sono state concepite sia in parte per come sono attuate dai singoli comitati, le procedure di comunicazioni individuali delle Nazioni Unite sono un misto di tutela quasigiudiziaria e di procedure di mediazione a carattere diplomatico. Non si tratta di un rimedio giuridico in senso stretto, infatti gli interessati non avviano un’azione né interpongono ricorso, ma sottopongono all’organo di controllo competente una comunicazione (communication). Comunque, come in una procedura giudiziaria, i comitati esaminano la ricevibilità (admissibility) e il fondamento (merits) della comunicazione in funzione del trattato o del protocollo facoltativo. La procedura non sfocia in una sentenza, bensì in constatazioni, giuridicamente non vincolanti, eventualmente accompagnate da raccomandazioni.