Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/70: Adesione al Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni · 23 pagine
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esempio il versamento di un’indennità. Il Comitato può anche formulare raccomandazioni di carattere generale per evitare che la violazione constatata si ripeta; questo tipo di raccomandazioni può riguardare non solo la legislazione, ma ad esempio anche la formazione degli organi esecutivi o campagne di sensibilizzazione.
Contrariamente alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, le constatazioni dei comitati delle Nazioni Unite relative alle violazioni dei trattati in materia di diritti umani non sono giuridicamente vincolanti. Tuttavia rivestono un certo peso in quanto si tratta di constatazioni di un organo indipendente preposto all’interpretazione dei trattati sulla base di casi concreti44.
È possibile aggiungere alle constatazioni i pareri della minoranza espressi da singoli membri del Comitato.
Art. 11 Seguito
Secondo il paragrafo 1, lo Stato parte esamina debitamente le costatazioni e le raccomandazioni del Comitato e sottopone a quest’ultimo una risposta scritta il più velocemente possibile comunque al più tardi entro sei mesi dalla ricezione delle constatazioni. La risposta riporta le misure adottate o previste alla luce delle constatazioni e delle raccomandazioni del Comitato. Se lo Stato non ottempera a tutte le raccomandazione ne deve dare spiegazione.
Di regola, per attuare le misure ci vogliono più di sei mesi, soprattutto se si tratta di misure di carattere generale come interventi legislativi. Il paragrafo 2 consente pertanto che il dialogo tra il Comitato e lo Stato parte prosegua. Una volta ricevuta la risposta dallo Stato parte, il Comitato può invitare quest’ultimo a fornirgli ulteriori informazioni sull’attuazione delle constatazioni e delle raccomandazioni. Qualora il Comitato lo ritenga opportuno, questo dialogo può proseguire anche nel quadro della procedura di rapporto degli Stati.
Art. 12 Comunicazioni interstatali
L’articolo disciplina le comunicazioni interstatali. Tale procedura consente a uno Stato parte di segnalare al Comitato che un altro Stato parte non adempie i suoi obblighi sanciti dalla Convenzione e/o dai suoi protocolli facoltativi. La disposizione è applicabile solamente se gli Stati interessati hanno riconosciuto in una dichiarazione specifica la competenza del Comitato a esaminare simili comunicazioni (il cosiddetto meccanismo di opt-in). Durante i negoziati, l’opportunità della disposizione è stata oggetto di dibattito visto che finora non è mai stata presentata alcuna comunicazione interstatale in applicazione di un trattato delle Nazioni Unite in materia di diritti umani.
Il paragrafo 3 prevede che il Comitato metta a disposizione degli Stati parte interessati i suoi buoni uffici al fine di giungere a una composizione amichevole della questione.
44 Cfr. Comitato dei diritti umani – Commento generale n. 33: «Gli obblighi degli Stati parte secondo il Protocollo addizionale al Patto internazionale sui diritti civili e politici», n. 11 e 13.