Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/70: Adesione al Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni · 23 pagine

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In base al secondo meccanismo di controllo, uno Stato parte può affermare dinnanzi al Comitato che un altro Stato parte non adempie i propri obblighi previsti dalla Convenzione o dai primi due protocolli facoltativi (art. 12 del Protocollo). Condizione imprescindibile è che entrambi gli Stati abbiano presentato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 12 paragrafo 1 (clausola «opt-in»).

Il Comitato ha inoltre facoltà di avviare di propria iniziativa un'inchiesta su casi di violazioni gravi o sistematiche dei diritti enunciati nella Convenzione o nei primi due protocolli facoltativi (art. 13 segg. del Protocollo). Gli Stati parte possono escludere tale procedura con una dichiarazione corrispondente (art. 13 par. 7 del Protocollo, clausola «opt-out»).

1.4 La Svizzera e il Protocollo

Il 28 febbraio 2012 la Svizzera non era tra i primi firmatari del terzo Protocollo facoltativo. In effetti è prassi abituale del nostro Paese non prendere l'iniziativa di firmare una convenzione internazionale fintanto che non ha la certezza di poterla poi anche ratificare. Poiché allora non si potevano ancora giudicare con sufficiente precisione la portata e le conseguenze del Protocollo sull'ordinamento giuridico svizzero, è stato necessario procedere a ulteriori accertamenti. Questo è quanto ha sostenuto il Consiglio federale nella risposta del 22 agosto 2012 alla mozione 12.3623 Ratifica del terzo protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, depositata dalla consigliera nazionale Amherd il 15 giugno 2012, mozione che esorta il Consiglio federale a ratificare il Protocollo. Nel suo parere l’Esecutivo sottolineava che, dal punto di vista della politica estera, la firma e la successiva ratifica del Protocollo sarebbero state auspicabili e avrebbero lanciato un importante segnale politico. Ciononostante all’epoca ha proposto di respingere la mozione in quanto prima intendeva procedere ad accertamenti dettagliati sulla portata del Protocollo e le conseguenze della sua attuazione sull’ordinamento giuridico svizzero.

A tale scopo il Dipartimento federale degli affari esteri ha incaricato il Centro svizzero di competenza per i diritti umani di organizzare un convegno di esperti per analizzare le conseguenze di un’eventuale ratifica del Protocollo per Confederazione, Cantoni e Comuni. All'incontro, che si è tenuto il 10 ottobre 2013, hanno partecipato rappresentati dell'Assemblea federale, del Tribunale federale e dei tribunali cantonali, delle università, delle amministrazioni federale e cantonali, della commissione federale per l’infanzia e la gioventù, delle commissioni cantonali per l'infanzia e la gioventù e di organizzazioni non governative. La maggioranza degli esperti si è dichiarata a favore di una ratifica del Protocollo4.

La mozione Amherd è stata accolta il 19 settembre 2013 dal Consiglio nazionale e il 17 marzo 2014 dal Consiglio degli Stati.

4 Gli atti del convegno: Die Ratifizierung des dritten Fakultativprotokolls der UNO Kinderrechtskonvention durch die Schweiz: Auswirkungen auf Bund, Kantone und Gemeinden - Tagungsbericht der Expertentagung, tenutosi il 10 ott. 2013 a Berna, sono disponibili solo in tedesco sul sito: www.skmr.ch > Kinder- und Jugendpolitik > Artikel.