Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/70: Adesione al Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
caso) o è consapevolmente fondata su indicazioni false volte a trarre in errore il Comitato.
La disposizione precisa inoltre che una comunicazione è irricevibile se denuncia la violazione di diritti che esulano dalle garanzie della Convenzione e/o dei protocolli facoltativi (incompatibilità ratione materiae con le disposizioni della Convenzione).
Lett. d: divieto di cumulo
Una comunicazione è irricevibile se la stessa questione è stata o è in esame nell’ambito di un’altra procedura internazionale d’inchiesta o di composizione. Il divieto di cumulo evita eventuali sovrapposizioni con i diritti di ricorso riconosciuti da altri trattati in materia di diritti umani34. Il concetto di internazionale comprende sia le procedure delle Nazioni Unite sia quelle di ricorso dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
Lett. e: una comunicazione è irricevibile se non sono stati esauriti tutti i rimedi giuridici interni.
Il Comitato può procedere all’esame della comunicazione solamente quando tutti i rimedi giuridici interni sono stati esauriti. I rimedi giuridici interni dipendono dalla legislazione dello Stato interessato e dalle circostanze del caso specifico. Si tratta insomma di esaurire tutte le possibilità giuridiche e amministrative che offrono realistiche opportunità di soluzione.
Si può derogare al principio dell’esaurimento dei rimedi giuridici interni se la durata dei procedimenti di ricorso è sproporzionata o tali procedimenti non producono alcun risultato efficace. Sul principio dell’esaurimento dei rimedi giuridici i comitati delle Nazioni Unite sono piuttosto severi. In particolare i dubbi circa l’efficacia delle vie di ricorso offerte dalla legislazione nazionale non annullano l’obbligo di esaurirle35. La durata del procedimento non è considerata sproporzionata se una via di ricorso prevede più istanze e, per questa ragione, è destinata a durare più tempo36.
Lett. f: obbligo di circostanziare
Le comunicazioni manifestamente infondate o insufficientemente motivate sono irricevibili. Da un lato è necessario che la presunta violazione o i fatti da cui deriva siano debitamente illustrate, dall’altro che la comunicazione rimandi alla violazione di un diritto della Convenzione.
Questo criterio è ridimensionato dall’articolo 15 del regolamento del Comitato che prevede la possibilità di richiedere informazioni e documenti supplementari agli autori della comunicazione o ai loro rappresentati. Il Comitato può adottare un linguaggio a misura di bambino e una forma di comunicazione commisurata all’età e alla maturità della presunta vittima di una violazione.
Lett. g: applicabilità ratione temporis
34 Cfr. art. 4 par. 2 lett. a OP CEDAW, art. 22 par. 5 lett. a CAT.
35 Decisione del Comitato ONU contro la tortura del 2 mag. 1995 A.E. contro la Svizzera, n. 24/1995, consid. 3 seg.; MANFRED NOWAK /ELISABETH MCARTHUR, The United Nations Convention Against Torture, A Commentary, Oxford 2008, n. marg. 99 all’art. 22.
36 Decisione del Comitato ONU dei diritti umani del 24 mar. 1987 S.H.B. contro il Canada, n. 192/1985, consid 7.2.