Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/70: Adesione al Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni · 23 pagine

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Non è praticamente possibile prevedere quante comunicazioni saranno depositate contro la Svizzera. Mentre il Comitato contro la tortura ha trasmesso al nostro Paese 160 comunicazioni dalla nostra adesione alla CAT il 2 dicembre 1986, quelle inoltrate dal Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale e dal Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna sono pochissime. Se la situazione non dovesse cambiare e il numero delle comunicazioni trasmesse dopo l’adesione al Protocollo dovesse restare esiguo, la rappresentanza della Svizzera potrebbe essere garantita con le attuali risorse umane.

3.1.3 Altre ripercussioni

La procedura di comunicazione individuale non corrisponde a una procedura giudiziaria e le costatazioni del Comitato non sono giuridicamente vincolanti. In altre parole: se il Comitato riconoscesse una violazione della Convenzione e formulasse a tale riguardo una serie di raccomandazioni all’indirizzo della Svizzera, il nostro Paese non sarebbe tenuto ad adottare le misure raccomandate.

Finora il Consiglio federale ha comunque dato sempre seguito nella sua prassi alle costatazioni degli organi istituiti dalle Convenzioni delle Nazioni Unite. Nella fattispecie si è trattato esclusivamente di costatazioni del Comitato contro la tortura in merito all’espulsione di stranieri che, nello Stato di destinazione, avrebbero corso il rischio concreto di maltrattamenti. Agli autori delle comunicazioni è stato rilasciato un titolo di soggiorno e nella prassi successiva delle autorità svizzere si è tenuto conto delle considerazioni del Comitato.

L’atteggiamento cambia in caso di raccomandazioni formulate nel quadro della procedura di comunicazione. Finora la Svizzera ha ricevuto simili raccomandazioni solamente una volta dal Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale47. Il loro carattere vincolante è paragonabile a quello delle raccomandazioni formulate nella procedura di rapporto degli Stati. Ciò significa che non sono attuate se ritenute inappropriate o impraticabili oppure se il loro obiettivo, secondo la Svizzera, può essere raggiunto meglio con altri provvedimenti. Le ragioni al riguardo sono illustrate al Comitato.

Visto quanto precede, non è escluso che le constatazioni e le raccomandazioni del Comitato possano ripercuotersi sull’ordinamento giuridico e sulla prassi delle autorità del nostro Paese. Comunque il Consiglio federale parte dal presupposto che questi

47 Cfr. le constatazioni del 18 feb. 2014 nella causa 50/2012, A.M.M. contro la Svizzera. In questo procedimento il Comitato ha formulato una serie di raccomandazioni, tuttavia senza aver esaminato la comunicazione per incompatibilità ratione materiae con le disposizioni della Convenzione.