Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/70: Adesione al Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni · 23 pagine
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1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
Adottando la Convenzione sui diritti del fanciullo1 del 20 novembre 1989 (Convenzione), l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha per la prima volta sancito in modo esaustivo i diritti dei fanciulli in un trattato internazionale. La Convenzione si fonda sul principio che il fanciullo non è oggetto, bensì soggetto con diritti propri. Con 194 Stati parte la Convenzione è attualmente il trattato delle Nazioni Unite in materia di diritti umani il più ratificato. Un’adesione così ampia ha contribuito in modo determinante a far sì che i diritti dei fanciulli fossero elevati a componente inalienabile e integrante dei diritti umani in generale. I protocolli facoltativi del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo, uno concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia2 e l’altro relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati3 completano la Convenzione negli ambiti citati. La Svizzera ha ratificato sia la Convenzioni sia i primi due protocolli facoltativi.
La Convenzione e i primi due protocolli facoltativi prevedono come unico strumento di monitoraggio la procedura di rapporto con la quale il Comitato per i diritti del fanciullo (Comitato) esamina i rapporti che gli Stati parte gli sottopongono sul modo in cui attuano la Convenzione e i protocolli. Rispetto alla maggior parte degli altri trattati delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, la Convenzione non dispone di altri strumenti di controllo quali ad esempio una procedura di comunicazione individuale, una procedura di comunicazione interstatale o una procedura d'inchiesta. Per poterla attuare in modo più efficace, il 19 dicembre 2011 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato il Protocollo facoltativo alla Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni (Protocollo). Tale Protocollo completa la Convenzione con le procedure di controllo citate, e prevede anzitutto la possibilità che una persona o un gruppo di persone trasmetta al Comitato una comunicazione scritta su una pretesa violazione dei propri diritti.
1.2 Genesi del Protocollo
Il 17 giugno 2009 il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha incarico un gruppo di lavoro di esplorare la possibilità di elaborare un protocollo facoltativo alla Convenzione relativo a una procedura per la presentazione di comunicazioni. Il 21 gennaio 2010, il gruppo di lavoro ha adottato il proprio rapporto e lo ha trasmesso al Consiglio dei diritti umani il quale, il 24 marzo 2010, ha deciso di prolungare e ampliare il mandato del gruppo incaricandolo di redigere un progetto di protocollo facoltativo.