Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/70: Adesione al Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni · 23 pagine
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2.2)11. Agli Stati viene dunque riconosciuto un certo margine di discrezionalità nell’attuare i diritti ESC. Inoltre va ricordato che le constatazioni del Comitato non sono giuridicamente vincolanti.
2.1.2 Posizione della Svizzera sulla deducibilità in giudizio delle ga-
ranzie della Convenzione
a. Principi per l'applicabilità diretta del diritto internazionale
In linea di principio non è il diritto internazionale ma il diritto costituzionale degli Stati parte a stabilire se le disposizioni di diritto internazionale pubblico siano direttamente applicabili e se i singoli possano rivolgersi alle autorità amministrative o giudiziarie in seguito a una violazione del trattato12. In Svizzera si applicano quindi i seguenti criteri:
la disposizione ha per oggetto diritti e doveri individuali;
la norma applicabile è sufficientemente precisa e chiara per costituire nel caso specifico la base di una decisione, quindi è deducibile in giudizio;
i destinatari della norma sono le autorità chiamate ad applicare la legge.
Il Tribunale federale riconosce nella sua giurisprudenza consolidata la deducibilità in giudizio dei diritti umani civili e politici, ossia delle garanzie materiali del Patto ONU II o della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)13. Viceversa ammette solamente con cautela la possibilità di invocare direttamente i diritti umani economici, sociali e culturali e quindi anche il loro contenuto giuridico soggettivo. Il Tribunale federale ha più volte ribadito che, a parte poche eccezioni, le garanzie del Patto ONU I e i diritti sociali della Convenzione non si rivolgono agli individui, ma principalmente al legislatore data la loro natura programmatica. Si tratta di linee guida da cui non si deduce alcun diritto soggettivo esigibile.
Nonostante il parere critico di una parte della dottrina, il Tribunale federale mantiene in linea di massima questa posizione anche nella sua giurisprudenza più recente. Ciononostante, negli ultimi anni, i diritti economici, sociali e culturali hanno assunto un’importanza sempre maggiore visto che se ne tiene sempre più conto quando si tratta di interpretare disposizioni costituzionali o legali oppure di ponderare gli interessi14. Inoltre il principio secondo cui questi diritti non sono direttamente applicabili è stato ripetutamente ridimensionato nella giurisprudenza. Senza riconoscere nei casi in questione un diritto deducibile in giudizio, il Tribunale federale ha tutta-
11 La disposizione è stata ripresa dall’art. 8 par. 4 del Protocollo facoltativo al Patto ONU I.
12 Anche la Costituzione (Cost.) fa una distinzione tra diritti deducibili in giudizio e disposizioni programmatiche. Il titolo secondo della Cost. infatti contiene da un lato una serie di diritti ampiamente assimilabili ai diritti civili e politici e in linea di massima deducibili in giudizio e dall’altro un elenco di obiettivi sociali (art. 41), rivolti alla Confederazione e ai Cantoni, e non deducibili in giudizio.
13 RS 0.101
14 DTF 130 I 113, consid. 3.3; 135 I 153, consid. 2.2.2.