Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/70: Adesione al Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni · 23 pagine

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del fanciullo e, considerando l’età e la maturità di quest’ultimo, anche della sua opinione.

Art. 3 Regolamento interno

Il paragrafo 1 incarica il Comitato di adottare un regolamento interno (regolamento) per l’esercizio delle funzioni conferitegli dal Protocollo facoltativo. Nell’elaborazione di tale regolamento, il Comitato deve tener conto in particolare dei principi generali enunciati all’articolo 2 al fine di garantire procedure a misura di fanciullo. Il regolamento è stato pubblicato nell’aprile del 201326.

Secondo il paragrafo 2, il regolamento deve contenere determinate garanzie volte a evitare che il fanciullo sia manipolato da chi agisce in suo nome. Se il Comitato è del parere che una comunicazione non corrisponde all’interesse superiore del fanciullo, può rifiutarsi di esaminarla.

Durante i negoziati alcuni Stati hanno proposto di inserire direttamente nel Protocollo particolari norme di protezione per evitare che i fanciulli siano manipolati dai loro rappresentanti; infine si è optato per includere tali garanzie nel regolamento.

Art. 4 Misure di protezione

Lo Stato adotta tutte le misure necessarie per proteggere da violazioni dei diritti umani, maltrattamenti o intimidazioni chi ha presentato una comunicazione al Comitato o trasmesso informazioni nel quadro di una procedura d'inchiesta. Lo Stato si impegna altresì a non commettere simili atti e a non tollerare che siano perpetrati da terzi. La cerchia delle persone protette è intesa in senso lato e comprende tutti i fanciulli interessati dalla procedura, i loro famigliari e rappresentanti, comprese le organizzazioni. L’articolo 11 OP CEDAW e l’articolo 34 CEDU contengono un obbligo di protezione analogo.

Il paragrafo 2 tutela l’identità delle persone interessate, il che significa che non può essere rivelata senza il consenso delle stesse. La disposizione non protegge solo i fanciulli interessati, ma anche i loro rappresentanti.

Art. 5 Comunicazioni individuali

Il paragrafo 1 stabilisce che le persone singole e i gruppi di persone sono direttamente legittimati (legittimazione attiva) a sottoporre una comunicazione al Comitato. Le comunicazioni possono essere presentate dagli interessati stessi oppure dai loro rappresentanti. I fanciulli possono rivolgersi personalmente al Comitato anche quando l'ordinamento giuridico dello Stato parte non riconosce loro l’esercizio dei diritti civili27.

Una condizione imprescindibile per la procedura è lo status di vittima: chi presenta la comunicazione deve essere stato personalmente e direttamente leso da un atto o un'omissione o eventualmente anche da una disposizione legale dello Stato parte. Il

26 Règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications (regolamento),

16 apr.le 2013, CRC/C/62/3 (disponibile in inglese e francese)

27 Cfr. art. 13 par. 1 del regolamento del Comitato.