Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/70: Adesione al Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni · 23 pagine

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5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

L’avamprogetto si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione51 (Cost.) secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale (art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200252 sul Parlamento [LParl]; art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199753 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione).

5.2 Forma dell’atto e svolgimento della procedura di consultazione

Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, in base all’articolo 164 capoverso 1 Cost., sono emanate sotto forma di legge federale.

Il Protocollo concede ai singoli il diritto di presentare al Comitato per i diritti del fanciullo comunicazioni contro la Svizzera concernenti la violazione delle garanzie sancite dalla Convenzione. Sebbene il nostro Paese non sia vincolato alle constatazioni e alle raccomandazioni del Comitato, le autorità sono comunque tenute a determinati doveri di cooperazione nell’ambito delle varie procedure previste dal Protocollo (procedura di comunicazione individuale, interstatale e d’inchiesta). Il Protocollo comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto.

Il decreto federale che approva il trattato va pertanto sottoposto a referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.; conseguentemente va avviata una consultazione secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione54. Con la procedura di comunicazione individuale, le decisioni in ultima istanza possono essere sottoposte per esame al Comitato. Per questa ragione, anche i Tribunali della Confederazione sono invitati a esprimere il loro parere.

51RS 101

52RS 171.10

53 RS 172.010

54 RS 172.061