Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/70: Adesione al Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni · 23 pagine
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Per valutare se un danno può essere considerato irreparabile, il Comitato dispone di un certo margine di apprezzamento. Nella pratica questo margine si ispira alle norme previste da altri trattati in materia di diritti umani in caso di misure provvisorie31. Secondo queste norme, i criteri che permettono di ammettere un «danno irreparabile» sono la gravità e l’irreversibilità delle conseguenze per le vittime, qualità che potrebbero rendere obsoleta una successiva decisione del Comitato sul fatto stesso32.
Durante i negoziati il carattere obbligatorio delle misure provvisorie è stato un punto controverso. Secondo il Consiglio federale una richiesta di misure provvisorie da parte del Comitato non ha effetto vincolante per lo Stato parte33, del resto il testo del paragrafo parla semplicemente di richiesta. Ciononostante, riconoscendo al Comitato la competenza di esaminare le comunicazioni, gli Stati parte si impegnano a dar seguito in buona fede alle richieste del Comitato nel quadro della procedura. In linea di massima sono pertanto tenuti ad attuare le misure provvisorie.
Il regolamento del Comitato prevede che quest’ultimo controlli l’attuazione delle misure provvisorie. Lo Stato può chiedere in qualsiasi momento al Comitato la sospensione di tali misure se non sono più giustificate.
Il paragrafo 2 precisa che la richiesta del Comitato di adottare misure provvisorie non pregiudica la sua decisione quanto alla ricevibilità o al merito della comunicazione.
Art. 7 Ricevibilità
La ricevibilità di una comunicazione si ispira agli stessi criteri previsti per altre procedure di comunicazione.
Lett. a e b: una comunicazione è irricevibile quando è anonima e non è presentata per scritto.
Le comunicazioni non possono essere anonime e devono essere presentate in forma scritta. Il requisito della forma scritta è stato molto dibattuto durante l’elaborazione del Protocollo, poiché può costituire un ostacolo per un fanciullo. Ciononostante è stato mantenuto per ragioni pratiche. I mezzi di prova possono essere presentanti anche in altre forme, per esempio come materiale audiovisivo (cfr. art. 10 par. 1 del Protocollo).
Lett. c: una comunicazione è irricevibile quando costituisce un abuso di diritto o è incompatibile con le disposizioni della Convenzione e/o dei suoi protocolli facoltativi.
Le comunicazioni non possono costituire un abuso del diritto. Vi è abuso del diritto nel presentare siffatte comunicazioni ad esempio quando una comunicazione ha evidente carattere provocatorio (p. es. se fa valere più volte e inutilmente lo stesso
31 Le misure provvisorie sono disciplinate in particolare all’art. 108 par. 1 del regolamento del CAT, all’art. 94 par. 3 del regolamento del CERD e all’art. 5 OP CEDAW.
32 Cfr. la decisione n. 2/2003 del 26 gen. 2005 del Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna, A.T. contro Ungheria.
33 Cfr. il messaggio del 29 nov. 2006 concernente l’approvazione del Protocollo facoltativo del 6 otto. 1999 alla Convenzione del 18 dicembre 1979 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (OP CEDAW), FF 2006 8961, 8980.