Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/70: Adesione al Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni · 23 pagine

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1.5 Valutazione

Negli ultimi anni il Consiglio federale ha perseguito a titolo prioritario l'adesione a diverse convenzioni delle Nazioni Unite considerandole strumenti fondamentali per il rispetto e la promozione dei diritti umani. Inoltre ha sempre ritenuto che l'allestimento di strumenti di controllo efficaci fosse indispensabile per il sostegno e l'attuazione dei diritti umani. La Svizzera ha pertanto riconosciuto le procedure di comunicazioni individuali di tre trattati fondamentali delle Nazioni Unite, ossia della Con-Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti5 (CAT), della Convenzione internazionale del 21 dicembre 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale6 (CERD) e del Protocollo facoltativo del 6 ottobre 1999 alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne7 (OP CEDAW). Inoltre, attualmente, prevede anche di riconoscere la procedura di comunicazione individuale della Convenzione internazionale per la protezione di tutti gli individui dalle sparizioni forzate, convenzione che la Svizzera non ha ancora ratificato.

La Svizzera inoltre partecipa attivamente agli sforzi per potenziare e ampliare questi meccanismi di controllo volti a far rispettare i diritti umani.

Inoltre, per il 2015, il Consiglio federale si è posto l’obiettivo di rafforzare il suo impegno a favore dei diritti umani, della politica della pace, della mediazione e dei buoni uffici e, nel quadro di tale obiettivo, di dedicare un’attenzione particolare alla protezione dei diritti dei fanciulli e di adottare il messaggio sul Protocollo. Il Consiglio federale è convinto che i meccanismi di controllo previsti da questo Protocollo rafforzino l’attuazione pratica della Convenzione e costituiscano un’importante integrazione della procedura di rapporto degli Stati parte.

Secondo il presente Protocollo, è possibile far valere dinnanzi al Comitato anche i diritti economici, sociali e culturali. Tuttavia si tiene conto del margine di manovra degli Stati parte nell’attuare tali diritti (cfr. di seguito il n. 2.1).

Aderendo al Protocollo, inoltre la Svizzera darebbe un ulteriore chiaro segnale del suo impegno a favore dei diritti dei fanciulli, senza contare che a livello internazionale la sua posizione e la sua credibilità a tale riguardo ne uscirebbero rafforzate.

5 RS 0.105

6 RS 0.104

7 RS 0.108.1