Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/70: Adesione al Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni · 23 pagine
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Secondo il paragrafo 4, il riconoscimento della procedura di comunicazione interstatale può essere revocato in qualsiasi momento senza effetti sulle procedure pendenti.
Sarebbe opportuno che il Consiglio federale riconosca anche la procedura di comunicazione interstatale in occasione dell’adesione al Protocollo. Finora lo hanno fatto l’Albania, il Belgio, la Germania, il Portogallo e la Slovacchia45. Con una simile dichiarazione, la Svizzera può rafforzare il suo impegno a favore del Protocollo senza che ne derivino conseguenze pratiche.
Art. 13 a 14 Procedura d’inchiesta
La procedura d’inchiesta autorizza il Comitato ad esaminare di propria iniziativa casi di violazioni gravi o sistematiche di garanzie enunciate nella Convenzione o nei relativi protocolli facoltativi senza che gli sia stata sottoposta alcuna comunicazione. Questa procedura è diversa da quelle precedenti riguardanti le comunicazioni. Una violazione è considerata grave quando mette in pericolo la vita, l’integrità fisica o psichica oppure la sicurezza di una persona. È considerata sistematica se è molto diffusa e mirata, anche se non per forza grave.
Par. 1-3. Se il Comitato riceve informazioni attendibili su eventuali violazioni gravi o sistematiche, anzitutto invita lo Stato parte a prendere posizione in merito. In base a questa presa di posizione, il Comitato decide se svolgere un’inchiesta approfondita. Nel quadro dell’inchiesta condotta in via confidenziale, il Comitato può chiedere ulteriori informazioni allo Stato parte, a diverse organizzazioni o a singoli. L’inchiesta può comprendere una visita nel territorio dello Stato parte, se quest’ultimo vi acconsente. La cooperazione dello Stato parte è sollecitata in tutte le fasi della procedura.
Par. 4-6. Una volta conclusa la procedura, il Comitato trasmette allo Stato parte i risultati dell’inchiesta insieme alle sue osservazioni e raccomandazioni. Lo Stato parte prende posizione sui risultati e le raccomandazioni il prima possibile, ma comunque entro sei mesi dalla ricezione degli stessi. Dopo aver previamente consultato lo Stato parte, il Comitato può inserire nel rapporto biennale all’Assemblea generale un compendio dei risultati della procedura46.
Art. 14. Come nella procedura di comunicazione, anche in quella d’inchiesta il Comitato può proseguire il dialogo con lo Stato parte dopo aver ricevuto la risposta di quest’ultimo in merito ai risultati dell’inchiesta. Il Comitato può chiedere allo Stato parte ulteriori informazioni sulle misure che ha adottato in risposta all’inchiesta e, se lo ritiene appropriato, può anche inserire tali informazioni nei rapporti che lo Stato deve periodicamente presentare nel quadro della procedura di rapporto.
Art. 13 par. 7 e 8. Per la procedura d’inchiesta, il Protocollo prevede un meccanismo di opt out (meccanismo di uscita): al momento della firma o della ratifica, ossia dell’adesione al Protocollo, lo Stato parte può dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato a condurre procedure d’inchiesta. Questa dichiarazione può
45 Hanno ratificato il Protocollo senza riconoscere la procedura di comunicazione interstatale i seguenti Stati: Andorra, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Gabon, Irlanda, Monaco, Montenegro, Spagna, Tailandia e Uruguay.
46 Cfr. art. 16 che rimanda all’art. 44 par. 5 della Convenzione.