Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/70: Adesione al Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni · 23 pagine
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La disposizione disciplina l’applicabilità temporale del Protocollo. Sono ricevibili solamente le comunicazioni che si riferiscono a fatti intervenuti dopo l’entrata in vigore del Protocollo nei confronti dello Stato parte interessato o perdurano dopo tale data. Tuttavia, i comitati delle Nazioni Unite possono esaminare, in via eccezionale, tutte le circostanze di un caso le cui ripercussioni si estendono fino al momento dell’entrata in vigore del meccanismo di comunicazione.
Lett. h: termine
Le comunicazioni vanno presentate entro un anno dall’esaurimento dei rimedi giuridici interni. È possibile derogare a tale principio se l’autore della comunicazione dimostra che non era possibile presentarla entro tale termine. Non tutte le procedure di comunicazioni dinnanzi a un comitato delle Nazioni Unite sono subordinate a un termine di presentazione; tuttavia l’articolo 14 della Convenzione internazionale del 21 dicembre 1965 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale prevede regole analoghe in quanto fissa un termine di presentazione di sei mesi; anche il Protocollo facoltativo al Patto ONU I prescrive un termine di presentazione. Nel caso di fanciulli, questa possibilità di deroga è particolarmente importante poiché spesso non comprendono, data la loro tenera età, che i loro diritti sono violati e quindi non sono in grado di procedere per vie legali.
Art. 8 Trasmissione della comunicazione
Il Comitato può dichiarare una comunicazione irricevibile omettendo persino di segnalarla allo Stato parte. Se invece la dichiara ricevibile, la deve trasmettere a detto Stato il più rapidamente possibile comunicandogli anche l’identità dell’autore con il consenso di quest’ultimo. Senza detto consenso, il Comitato non può rivelare l’identità dell’autore a terzi e neppure renderla pubblica (art. 4 par. 2 del Protocollo).
Il paragrafo 2 prevede che lo Stato parte prenda posizione sull’ammissibilità e sul fondamento della comunicazione. Durante i negoziati è stato sottolineato quanto sia importante che gli Stati parte prendano posizione il prima possibile vista la particolare situazione dei fanciulli. In determinati casi lo sviluppo di un fanciullo richiede infatti un intervento rapido senza contare che in tenera età i tempi richiesti dalle procedure possono risultare di difficile comprensione. Nel contempo gli Stati a struttura federale hanno fatto notare che l’elaborazione di un parere circostanziato, cui solitamente partecipano diverse autorità e istanze, richiede un certo tempo. Infine si è giunti al compromesso in base al quale gli Stati presentano la loro risposta «il prima possibile e comunque entro sei mesi». Se i requisiti di ammissione non sono soddisfatti, lo Stato parte fa valere tale circostanza entro due mesi37.
Art. 9 Composizione amichevole
In virtù del presente articolo, il Comitato mette a disposizione delle parti i suoi buoni uffici al fine di giungere a una composizione amichevole della questione basata sul rispetto degli obblighi enunciati nella Convenzione e nei due protocolli facoltativi. I negoziati in vista di una composizione amichevole sono condotti solamente con il consenso delle parti38. Ammissioni e informazioni, ottenute nel quadro di una com-
37 Art. 18 par. 5 del regolamento del Comitato.
38 Art. 25 par. 2 del regolamento del Comitato.