Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/70: Adesione al Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni · 23 pagine
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(www.eda.admin.ch) propone, sempre nelle tre lingue ufficiali, i più recenti rapporti del nostro Paese unitamente alle relative raccomandazioni e conclusioni dei comitati nonché altri link pertinenti. A livello cantonale e comunale sono anzitutto le scuole a svolgere questo compito divulgativo, mentre a livello nazionale l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali dispone di un credito per i Diritti del fanciullo (circa 190 000 CHF/l’anno) con cui finanziare i progetti e le attività delle ONG. Finora la metà di questi fondi è stata impiegata per far conoscere i principi e le disposizioni della Convenzione (art. 42) ma in futuro potrà servire anche per attuare l’articolo 17 del Protocollo.
Art. 18 a 24 Disposizioni tecniche
Gli articolo 18-24 sono di natura tecnica e, ispirandosi a Convenzioni analoghe, disciplinano: firma, ratifica e adesione (art. 18), entrata in vigore (art. 19), campo di applicazione temporale (art. 20), modifiche (art. 21) e denuncia (art. 22). Per la Svizzera il Protocollo entrerebbe in vigore tre mesi dopo il deposito dello strumento di adesione. L’articolo 23 prevede che il Segretario generale delle Nazioni Unite, depositario del Protocollo, fornisca tutte le informazione in merito al Protocollo stesso. L’articolo 24 disciplina il deposito del Protocollo in tutte le lingue ufficiali delle Nazioni Unite come pure la trasmissione delle copie autentiche agli Stati parte.
Gli articoli 15-24 contengono le disposizioni finali. Durante i negoziati si è discusso se inserire in queste disposizioni una clausola sull’ammissibilità o l’inammissibilità di eventuali riserve. Poiché l’introduzione di una simile clausola è stata scartata, si applica l’articolo 19 lettera c della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, secondo cui lo Stato può formulare una riserva a meno che sia incompatibile con l’oggetto e lo scopo del trattato. Non sono ammesse le riserve che escludono singole garanzie dal campo di applicazione del Protocollo.
3 Ripecussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
3.1.1 Ripercussioni finanziarie
Il Protocollo ha esclusivamente carattere procedurale e non contiene alcuna disposizione di diritto materiale; pertanto un’eventuale adesione non dovrebbe avere alcuna ripercussione finanziaria diretta.
3.1.2 Ripercussioni sul personale
L’Ufficio federale di giustizia (UFG) rappresenta la Svizzera dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo e in tutte le procedure di comunicazioni dinnanzi ai comitati delle Nazioni Unite che il nostro Paese ha riconosciuto (Comitato contro la tortura, Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale, Comitato per l’eliminazione di ogni discriminazione contro le donne). È pertanto opportuno che sia l’UFG a rappresentare la Svizzera anche dinnanzi al Comitato per i diritti del fanciullo. Questa soluzione non solo è coerente con la posizione del nostro Paese in questo tipo di procedure, ma garantisce anche la necessaria efficienza. Senza contare che un’unica rappresentanza può controllare meglio che l’autore di una comunicazione non si sia contemporaneamente rivolto a più organi internazionali di controllo.