Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/70: Adesione al Protocollo facoltativo del 19 dicembre 2011 alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni · 23 pagine
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va ricordato che la procedura di comunicazione non è un procedimento giudiziario vero e proprio e le constatazioni del Comitato non sono giuridicamente vincolanti.
Inoltre l’articolo 10 paragrafo 4 garantisce che nella procedura di comunicazione si tenga debitamente conto del margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati parte per attuare i diritti ESC. A tale riguardo il Consiglio federale parte dal presupposto che il margine di manovra nell’attuare le constatazioni e le raccomandazioni del Comitato sarà tanto maggiore quanto più generica sarà la formulazione della garanzia cui tali constatazioni e raccomandazioni si riferiscono.
Attualmente la definizione dei diritti economici, sociali e culturali è in fase di evoluzione sia in ambito internazionale, sia nella dottrina e in parte negli ordinamenti giuridici nazionali. Spetterà anzitutto alle autorità incaricate dell’applicazione del diritto esaminare come la Svizzera potrà recepire tali sviluppi. Aderendo al Protocollo, il nostro Paese ha la possibilità di continuare a partecipare attivamente a tali sviluppi ed esprimere il suo punto di vista.
Il riconoscimento della nuova procedura di comunicazione si inscrive sia nel tradizionale impegno internazionale della Svizzera per la tutela e la promozione dei diritti umani, sia negli obiettivi del Consiglio federale per il 201524.
2.2. Commento ai singoli articoli
Art. 1 Competenza del Comitato per i diritti del fanciullo
Secondo il paragrafo 1, ogni Stato parte riconosce al Comitato la competenza attribuitagli dal Protocollo. La disposizione riprende il principio che regola le procedure di comunicazioni previste da altri trattati delle Nazioni Unite in materia di diritti umani e garantisce la continuità della competenza del Comitato in merito alla Convenzione. In questo modo si sfrutta anche la professionalità di un organo già esistente.
I paragrafi 2 e 3 stabiliscono che il Comitato esercita la sua competenza solamente in caso di violazione dei diritti enunciati in uno strumento cui ha aderito lo Stato in questione. Inoltre il Comitato non è autorizzato a ricevere comunicazioni riguardanti uno Stato che non è parte del Protocollo. Si tratta di principi di base del diritto internazionale già presenti ad esempio nella Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati25. Ciononostante molti Stati hanno insistito durante i negoziati affinché il presente Protocollo riprendesse tali disposizioni al fine di evitare ambiguità.
Art. 2 Principi generali che guidano l’esercizio delle funzioni del Comitato
Questo articolo definisce i principi generali che guidano l’esercizio delle funzioni del Comitato; primo fra tutti l’interesse superiore del fanciullo, già sancito nell’articolo 3 della Convenzione, che funge quindi da criterio fondamentale sia per la Convenzione sia per il Protocollo. Inoltre il Comitato deve tener conto dei diritti
24 Cfr. n. 1.5.
25 RS 0.111