Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/34: Avamprogetto di legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) · 22 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.155122 / 922/2015/00001

familiari, ma anche coloro nei confronti dei quali tali misure sono state adottate giustamente, essendo opportune e appropriate alle circostanze concrete. In tal modo le disposizioni sull’analisi storica e la diffusione dei risultati scientifici, sul diritto di consultare gli atti e l’archiviazione si applicano, oltre che alle vittime, anche a tutte le altre persone che all’epoca sono state oggetto di tali misure o collocamenti. Ciò permette in particolare di proteggere dalla distruzione precoce tutti gli atti relativi alle misure coercitive a scopo assistenziale e ai collocamenti extrafamiliari e garantirne l’archiviazione adeguata. Spesso infatti non è chiaro se una persona debba essere considerata soltanto oggetto di misure oppure vittima vera e propria. Questo approccio più ampio è inoltre opportuno anche per l’analisi scientifica, in quanto occorre poter esaminare anche situazioni al limite tra le misure e i collocamenti ingiusti e quelli leciti. In talo modo è possibile ottenere maggiori informazioni per delimitare queste situazioni.

Le singole definizioni:

 la lettera a definisce l’espressione «misure coercitive a scopo assistenziale» che comprende tutte le misure ordinate, sorvegliate o eseguite da un’autorità in Svizzera prima del 1981 e tese a proteggere o educare bambini, adolescenti e giovani adulti. Le singole misure erano molto variate quanto a forma e contenuto. Le persone oggetto di misure sono state ad esempio collocate dalle autorità competenti soprattutto in aziende agricole, in istituti di assistenza all’infanzia o alla gioventù (istituti) o internate amministrativamente in istituti d’educazione o penitenziari, oppure sono state messe sotto pressione per acconsentire a un aborto, alla sottrazione del figlio con susseguente adozione, a una sterilizzazione o castrazione oppure a esperimenti farmacologici. Si possono distinguere in linea di massima due casistiche: da una parte le misure coercitive a scopo assistenziale o i collocamenti extrafamiliari ordinati ingiustamente (p. es. la misura disposta era immotivata o la decisione materiale era sbagliata oppure il processo decisionale non ha rispettato principi procedurali fondamentali); dall’altra, il modo scorretto in cui è stata eseguita una decisione di per sé lecita. Un altro aspetto importante è la sorveglianza spesso insufficiente dell’esecuzione. È probabile che vi fossero anche forme miste. Le autorità erano più o meno coinvolte: mentre in alcuni casi si sono limitate a ordinare la misura e a sorvegliarne in modo estensivo l’esecuzione, in altri hanno tenuto in mano i fili assumendo un ruolo centrale e trainante per l’intera durata della misura.

 Il termine «collocamento extrafamiliare» (lett. b) comprende anche collocamenti da parte di privati (p. es. genitori). Non di rado infatti i collocamenti presso istituti o famiglie ospitanti o affilianti o i collocamenti a servizio presso aziende agricole o commerciali avvenivano su base privata. Tuttavia, nella maggior parte dei casi le autorità ne erano a conoscenza e tolleravano questa situazione.

 Il termine «persone oggetto di misure» (lett. c) comprende tutte le persone che hanno subito misure coercitive a scopo assistenziale (lett. a) o collocamenti extrafamiliari (lett. b) prima del 1981. Il termine è più esteso rispetto a quello di «vittima» includendolo. In tal modo si indica che, oltre alle vittime, vi sono state anche altre persone oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari, nei confronti delle quali tali misure sono state ordinate giustamente ed eseguite correttamente. Queste persone non sono state maltrattate e le misure erano in parte opportune e necessarie per il loro bene.

 Il termine «vittime» (lett. d) comprende tutte le persone la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata lesa. Per la definizione è stato consapevolmente scelto il riferimento all’aiuto alle vittime di reati (art. 124 Cost.) e al diritto alla libertà personale (art. 10