Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/34: Avamprogetto di legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) · 22 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.155122 / 922/2015/00001

Cost.). La lesione dell’integrità fisica, psichica o sessuale può essere avvenuta sia direttamente (ai danni della vittima stessa) sia indirettamente (p. es. se la vittima ha assistito a abusi contro un’altra persona). Per tale motivo nella definizione si ricorre al termine «lesa», poiché è effettivamente necessario che sia avvenuta una lesione dell’integrità fisica, psichica o sessuale. La definizione generale di «vittima» è completata e illustrata da un elenco non esaustivo di ingiustizie commesse nei confronti delle vittime (lett. d n. 1-8). In merito al numero 3 va osservato che non è necessario che l’adozione sia avvenuta immediatamente dopo la sottrazione del figlio. La vittima della sottrazione è soprattutto la madre, ma può esserlo anche il figlio stesso. Per quanto riguarda il numero 7 va osservato che non è sufficiente la mera omissione della promozione dell’evoluzione e dello sviluppo personale, poiché è contemplato l’impedimento attivo e mirato o l’ostacolamento dello sviluppo. Con la stigmatizzazione sociale ai sensi del numero 8 s’intende soprattutto tenere conto della situazione di persone che, senza aver commesso un reato, sono state collocate per rieducazione in un penitenziario o che, in quanto collocati a servizio, sono state emarginate a scuola, ad esempio perché la loro igiene e il loro abbigliamento erano molto trascurati.

Art. 3 Riconoscimento dell’ingiustizia

Questa disposizione fondamentale dell’avamprogetto rispetta una delle richieste principali delle vittime e delle altre persone oggetto di misure: il riconoscimento, da parte della società e nella legge, dell’ingiustizia inflitta e della sofferenza subita. Tale riconoscimento adempie anche una delle richieste fondamentali dell’iniziativa per la riparazione. Molte vittime stanno da anni attendendo tale riconoscimento.

Il riconoscimento dell’ingiustizia è una condizione imprescindibile affinché tutte le persone coinvolte – in particolare le vittime e i loro congiunti – possano finalmente voltare pagina e lasciarsi dietro queste tristi vicissitudini ed esperienze del passato. Va osservato che il riconoscimento dell’ingiustizia si basa fondamentalmente sulla percezione e valutazione odierna di ciò che è giusto o ingiusto. Questo significa anche che occorre cautela nel valutare oggi la legislazione e la prassi esecutiva dell’epoca, poiché esse rispecchiano sempre i valori predominanti della società. Sullo sfondo dell’idea odierna di una moderna protezione dei minori e degli adulti, non è perciò semplice per il legislatore esprimersi in merito alle disposizioni di allora, realizzate in modo lecito, e al comportamento delle autorità. È tuttavia incontestato che in molti casi vi sono state lacune, comportamenti illeciti e abusi urtanti e inaccettabili anche alla luce dei valori e delle condizioni sociali, economiche e giuridiche dell’epoca. Del resto, le lesioni e gli abusi sessuali, ad esempio, erano senza dubbio reati anche secondo il diritto vigente all’epoca.

Sezione 2: Contributo di solidarietà

Art. 4 Principi

Il capoverso 1 sancisce che tutte le vittime hanno diritto a un contributo di solidarietà. Tale contributo intende segnalare che la società odierna è solidale con le vittime e riconosce esplicitamente l’ingiustizia che hanno subito. Il capoverso attua nel contempo anche una delle richieste principali del rapporto della TR e dell’iniziativa per la riparazione. La qualità di vittima è definita all’articolo 2 lettera d.

Il contributo di solidarietà è versato soltanto a chi ne fa domanda. (cpv. 2). Non va imposto a una vittima che – per un motivo qualsiasi – non lo vuole. Inoltre occorre garantire che le persone che chiedono il contributo di solidarietà siano effettivamente state vittime di misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari prima del 1981. Un’apposita