Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/34: Avamprogetto di legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.155122 / 922/2015/00001
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Sezione 3: Archiviazione e consultazione degli atti
Art. 10 Archiviazione
Gli atti sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 sono stati in parte distrutti, ad esempio nell’ambito di «aggiornamenti degli archivi» in occasione di traslochi, trasferimenti di competenze o anche in applicazione di determinate disposizioni sulla protezione dei dati (p. es. in seguito alla scadenza di un termine di conservazione). Sia per le vittime che cercano i propri atti sia per l’analisi scientifica è pertanto d’importanza fondamentale che tutti gli atti non ancora distrutti siano protetti, conservati in modo corretto e resi accessibili. Solo in questo modo si può permettere alle vittime e ai ricercatori di consultarli ed accedere in questo modo al passato. Il disciplinamento proposto nell’avamprogetto corrisponde in linea di massima a quello della legge federale concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa, ma ne estende il campo d’applicazione a tutti gli altri gruppi di persone oggetto di misure e contempla, oltre agli archivi di Stato, anche gli archivi privati (p. es. di istituti, chiese, ecc.). Il disciplinamento proposto tiene inoltre conto delle pertinenti raccomandazioni della TR (cfr. rapporto della TR, parte B, in particolare n. 3.1 e 3.3).
Per le persone oggetto di misure è inoltre particolarmente importante che le autorità non possano servirsi degli atti per pronunciare decisioni a loro danno (cpv. 2). Questo principio si applica a tutte le autorità e a tutti i procedimenti – amministrativi e penali – ed è già sancito nella legge federale concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa.
Il capoverso 3 si riferisce soprattutto agli archivi privati. Nell’ambito delle misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari, il diritto federale dichiara il diritto cantonale, che di solito vale solo per gli archivi di Stato, eccezionalmente applicabile anche agli archivi privati. Se necessario, questi ultimi possono chiedere sostegno agli archivi di Stato (art. 12 cpv. 2).
Art. 11 Consultazione degli atti
In linea di massima la facoltà di decidere in merito agli atti riguardanti le persone oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari compete alle autorità d’esecuzione, ossia ai Cantoni e ai Comuni e in parte anche agli archivi privati. Tuttavia, in virtù della sua competenza legislativa in questo ambito, la Confederazione può emanare un disciplinamento speciale per la protezione dei dati e la consultazione degli atti, vincolante sia per le competenti autorità federali sia per le autorità e istituzioni cantonali cui compete l’esecuzione del diritto federale.
In tale contesto il capoverso 1 stabilisce che le persone oggetto di misure e, dopo la loro morte, i congiunti, hanno diritto a un accesso semplice e gratuito a tutti gli atti che le riguardano. I congiunti sono definiti secondo l’articolo 1 capoverso 2 LAV.
Secondo il capoverso 2 i ricercatori hanno il medesimo diritto di accedere agli atti, purché ne abbiano bisogno per scopi scientifici.
Il capoverso 3 introduce un periodo di protezione per gli atti che contengono dati personali. Tale termine deve tenere conto degli interessi giustificati delle persone oggetto di misure e dei ricercatori. Prima della scadenza del termine di protezione gli atti possono essere consul-