Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/34: Avamprogetto di legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) · 22 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.155122 / 922/2015/00001

procedura per la presentazione della domanda consente di esaminare la qualità di vittima di ciascun richiedente. Che ciò è possibile senza che i richiedenti siano costretti a rivelare troppo della loro sfera privata e delle loro esperienze traumatiche, lo dimostrano le esperienze positive fatte con il fondo di aiuto immediato (cfr. in merito le spiegazioni del n. 1 «Situazione iniziale»).

Il capoverso 3 sancisce il principio secondo cui tutte le vittime ricevono lo stesso importo. S’intende in tal modo evitare una discussione sul tipo e sull’intensità dell’ingiustizia e della sofferenza subite. Soprattutto le persone oggetto di misure e le vittime sono contrarie a diversificare il contributo di solidarietà in funzione del tipo e dell’intensità della lesione personale subita. Ma anche per l’autorità che secondo l’articolo 6 deve esaminare le domande sarebbe un compito molto difficile adeguare in modo equo il contributo di solidarietà alle sofferenze soggettive delle vittime. Infatti, tutte le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale o collocamenti extrafamiliari hanno all’epoca subito gravi sofferenze, a prescindere, ad esempio, dalla loro situazione economica o dal loro attuale stato di saluto. Anche alle vittime la cui situazione economica e il cui stato di salute non sono precari spetta pertanto una prestazione finanziaria come riconoscimento dell’ingiustizia subita. Le prestazioni precedenti non saranno computate. Ciò vale in particolare per i versamenti del fondo di aiuto immediato della Catena di solidarietà, per l’aiuto finanziario equivalente del Cantone di Vaud e per i versamenti effettuati in seguito all’operazione «bambini della strada».

Nell’avamprogetto è stata quindi scelta un’altra soluzione rispetto a quella dell’iniziativa per la riparazione, che prevede di adeguare l’importo della riparazione all’ingiustizia subita. L’avamprogetto non riprende nemmeno la soluzione combinata prevista nel rapporto della TR (combinazione di una prestazione finanziaria unica e una rendita a tempo determinato a partire dall’età AVS, cfr. rapporto TR, n. D.4.1). Con tale soluzione, infatti, non tutte le vittime otterrebbero lo stesso importo.

La formulazione del capoverso 4 intende sottolineare il carattere personale del contributo di solidarietà, destinato esclusivamente alla vittima come gesto di riparazione della sofferenza subita. Per tale motivo il diritto al contributo non è né trasmissibile per successione né cedibile.

Il capoverso 5, infine, sancisce l’importante principio secondo cui il versamento del contributo di solidarietà non deve successivamente venir ridotta in virtù delle norme in materia d’imposta, di esecuzione e fallimento e di aiuto sociale. Dal punto di vista fiscale, tale effetto indesiderato può essere evitato parificando il contributo di solidarietà ai versamenti a titolo di riparazione morale ai sensi dell’articolo 24 lettera g della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (RS 642.11) e dell’articolo 7 capoverso 4 lettera i della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14). Ne consegue che i contributi di solidarietà non sono considerati nel calcolo dell’imposta sul reddito. In termini di diritto in materia di esecuzione e fallimento, il contributo di solidarietà è parificato alle prestazioni a titolo di riparazione morale ai sensi dell’articolo 92 capoverso 1 numero 9 della legge federale dell’11 aprile 1889 sull’esecuzione e sul fallimento (RS 281.1). In caso di esecuzione il contributo di solidarietà è pertanto impignorabile e resta in ogni caso a disposizione della vittima. Infine la regola secondo cui il diritto all’aiuto sociale va determinato evitando di considerare il contributo di solidarietà alle vittime come un reddito (ma semmai come parte del patrimonio), costituisce un’importante direttiva per le autorità competenti, che devono tenerne conto per evitare gli effetti indesiderati menzionati.