Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/34: Avamprogetto di legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.155122 / 922/2015/00001
2. Legge federale del 21 marzo 2014 concernente la riabilitazione delle persone inter-
nate sulla base di una decisione amministrativa (RS 211.223.12)
Nella nuova ed estesa legge sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 vanno inserite, per quanto possibile, le disposizioni vigenti della legge concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa, che pertanto possono essere abrogate in quest’ultima. Un’eccezione va fatta unicamente per la rielaborazione scientifica degli internamenti amministrativi da parte di una commissione di esperti, disciplinata dal vigente articolo 5. Secondo l’articolo 8 capoverso 3 l’articolo 5 rimane in vigore fino alla conclusione della rielaborazione scientifica e alla pubblicazione del lavoro della commissione peritale.
4 Ripercussioni
Qui appresso si illustrano le ripercussioni che l’avamprogetto avrà per la Confederazione e i Cantoni, in particolare sotto il profilo finanziario e del personale.
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
4.1.1 Ripercussioni finanziarie
La Confederazione deve assumere costi supplementari in seguito al finanziamento dei contributi di solidarietà, per i quali deve mettere a disposizione un importo di al massimo 300 milioni di franchi sull’arco di quattro anni (probabilmente dall’estate 2017 all’estate 2021). Tale importo sarà ridotto se una parte del contributo di solidarietà verrà finanziato con liberalità volontarie (in particolare dei Cantoni). Il trattamento delle domande (probabilmente da 12 000 a 15 000) comporta costi conseguenti, in particolare spese per il personale e costi d’esercizio.
4.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale
Affinché le numerose domande per il contributo di solidarietà possano essere esaminate entro i termini previsti e i contributi possano essere versati, l’autorità competente ha bisogno, per un determinato periodo, di personale sufficiente e della necessaria infrastruttura. Da valore di riferimento possono fungere le spese per il personale e i costi d’esercizio per il trattamento delle domande per l’aiuto immediato. Va tuttavia osservato che, a differenza di quanto previsto per l’aiuto immediato, nell’ambito del contributo di solidarietà vi è la possibilità di ricorrere contro le decisioni negative. Inoltre, l’autorità competente deve disporre, controllare e documentare il versamento del contributo (nell’ambito del fondo di aiuto immediato tali compiti spettano alla Catena di solidarietà). Si prevede che siano necessari in tutto otto posti di lavoro a tempo pieno (giuristi, collaboratori specializzati, contabili, logistica e segretariato): sull’arco di quattro anni ne derivano costi aggiuntivi pari a quasi sei milioni di franchi (costi complessivi, inclusi l’infrastruttura per i posti di lavoro).
L’istituzione della commissione consultiva non si ripercuote sull’effettivo del personale, poiché si tratta di una commissione extraparlamentare ai sensi dell’articolo 57a capoverso 1 LOGA.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
Dai Cantoni ci si attende una partecipazione volontaria al finanziamento dei contributi di solidarietà pari a circa un terzo dell’importo totale, ossia a circa 100 milioni di franchi.
Soprattutto il lavoro supplementare degli archivi cantonali e in particolare dei servizi di contatto comporterà oneri amministrativi, organizzativi e finanziari aggiuntivi. A ciò si aggiungono i costi per l’erezione di un monumento e l’istituzione di altri simboli commemorativi.