Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/34: Avamprogetto di legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) · 22 pagine
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Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.155122 / 922/2015/00001
diritto all’aiuto sociale. Altri provvedimenti, come ad esempio la promozione di progetti d’aiuto reciproco di organizzazioni delle vittime o delle altre persone oggetto di misure, sono inoltre tesi a migliorare la situazione privata e professionale di dette persone.
3 Commento alle singole disposizioni
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e oggetto
Il capoverso 1 descrive l’obiettivo principale della legge: il riconoscimento e la riparazione dell’ingiustizia inflitta alle vittime di misure coercitive a scopo assistenziali e collocamenti extrafamiliari prima del 1981.
Il capoverso 2 circoscrive i principali punti disciplinati dalla legge, in particolare le prestazioni finanziarie a favore delle vittime e di altre persone oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale o collocamenti extrafamiliari (lett. a), l’archiviazione e la consultazione degli atti (lett. b), la consulenza e il sostegno delle persone oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale o collocamenti extrafamiliari (lett. c) nonché l’analisi scientifica e l’informazione del pubblico (lett. d).
Art. 2 Definizioni
La definizione dei termini più importanti usati nella legge («persone oggetto di misure», «vittime», «misure coercitive a scopo assistenziale» e «collocamenti extrafamiliari») è di grande importanza. È infatti sulla base di tali definizioni che si determinano i diritti e gli obblighi risultanti dalla legge. Ad esempio, una persona considerata «vittima» e non semplicemente «oggetto di misure» ha diritto al contributo di solidarietà nonché a un aiuto immediato e a un aiuto a più lungo termine ai sensi dell’articolo 2 lettere a e b della LAV (cfr. art. 14 cpv. 1 dell’avamprogetto).
In generale l’avamprogetto si applica a tutte le persone che hanno subito una misura coercitiva a scopo assistenziale (art. 2 lett. a) o un collocamento extrafamiliare (art. 2 lett. b) ordinato da un’autorità cantonale o comunale in virtù del diritto pubblico cantonale, del Codice civile (ex art. 406 vCC, cfr. RU 24 233) o del Codice penale (art. 89 segg. vCP, cfr. RU 54 799) vigenti prima del 1981.
Una limitazione fondamentale del campo d’applicazione si basa su un criterio temporale. La legge si applica soltanto alle misure coercitive a scopo assistenziale e ai collocamenti extrafamiliari eseguiti prima del 1° gennaio 1981. In tale data sono entrate in vigore le nuove disposizioni del Codice civile sulla privazione della libertà a scopo d’assistenza (cfr. RU 1980 31). Questa delimitazione è necessaria perché altrimenti la legge contemplerebbe anche misure coercitive e collocamenti extrafamiliari avvenuti dopo questa data, eventualmente anche in virtù del diritto oggi ancora vigente.
Secondo le conoscenze odierne è tuttavia possibile che siano state ordinate ed eseguite misure coercitive a scopo assistenziale o collocamenti extrafamiliari illeciti anche dopo tale data. L’autorità competente dovrà pertanto disporre del margine d’apprezzamento necessario per tenere conto di casi simili.
Il campo d’applicazione personale della legge non contempla soltanto le persone che sono state ingiustamente oggetto di misure coercitive a scopo assistenziale o collocamenti extra-