Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/34: Avamprogetto di legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) · 22 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.155122 / 922/2015/00001

Art. 7 Determinazione e versamento

Uno dei due principi fondamentali nel definire le modalità di determinazione e di versamento del contributo di solidarietà è che, scaduto il termine di sei mesi per la presentazione delle domande di cui all’articolo 5 capoverso 1, si possa procedere il più presto possibile ai primi versamenti alle vittime. È altrettanto importante garantire che l’importo a disposizione per finanziare il contributo di solidarietà venga sfruttato appieno, ma in nessun caso oltrepassato. Per raggiungere questi obiettivi, l’articolo 7 propone che tutte le vittime ricevano l’intero contributo di solidarietà al più tardi entro quattro anni dall’entrata in vigore della legge. Gran parte di loro riceverà già prima, ossia poco dopo l’approvazione della domanda, una rata sostanziale, il cui importo sarà fissato dal Consiglio federale conformemente agli articoli 7 capoverso 2 e 19 capoverso 1. La seconda rata sarà versata quando sarà noto il numero delle domande effettivamente accolte (cfr. art. 7 cpv. 3).

Art. 8 Rimedi giuridici

L’autorità competente determina la qualità di vittima mediante una decisione ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021). Secondo il capoverso 1, il richiedente che non è d’accordo con il rifiuto della sua domanda deve interporre opposizione all’autorità competente. Soltanto successivamente può impugnare la decisione dinnanzi al Tribunale amministrativo federale. Nei casi che sollevano una questione giuridica di importanza fondamentale o che sono particolarmente importanti per altri motivi, la decisione è invece impugnabile dinnanzi al Tribunale federale (cfr. l’aggiunta della lettera w all’art. 83 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, RS 173.110). Ciò permette di fare chiarezza e creare certezza giuridica in tempo utile nel procedimento in questione.

Art. 9 Finanziamento

Nella decisione di principio del 14 gennaio 2015, il Consiglio federale ha conferito l’incarico di esaminare la possibilità e l’opportunità di un cofinanziamento da parte di terzi per il contributo di solidarietà. In tale contesto si pensa ai Cantoni, ma anche ai Comuni, alle chiese, all’Unione svizzera dei contadini, alle associazioni degli istituti e all’industria farmaceutica. Anche se gran parte del finanziamento deve essere garantito dalla Confederazione, l’avamprogetto prevede la partecipazione di terzi, in particolare dei Cantoni.

Poiché di regola il contributo di solidarietà sarà assegnato e versato lo stesso anno, per la gestione del finanziamento va previsto un limite di spesa ai sensi dell’articolo 20 della legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0). Per liberare i fondi del limite di spesa, l’Assemblea federale dovrà autorizzare i crediti di pagamento necessari nel preventivo e nei crediti aggiuntivi. Se il credito autorizzato nel preventivo di un determinato anno non sarà sufficiente, occorrerà chiedere un credito aggiuntivo con l’aggiunta I o II. Se invece il credito non sarà interamente utilizzato, il Consiglio federale potrà, se necessario, riportarlo all’anno successivo (art. 36 LFC).

Il capoverso 2 elenca in modo esaustivo le fonti previste per il finanziamento, assicurato in primo luogo dalla Confederazione, sebbene ci si aspetti un’adeguata partecipazione volontaria dei Cantoni, per i quali un terzo dell’importo totale di 300 milioni potrebbe essere un contributo appropriato. Infine è possibile che altri partecipino volontariamente al finanziamento, ad esempio associazioni, istituzioni e privati.

L’inserimento delle liberalità di terzi di cui al capoverso 2 lettere b e c come proventi nel consuntivo della Confederazione permette di controllare in modo semplice l’ammontare versamenti in relazione all’importo totale fissato nel limite di spesa. Dato che sono vincolate ai sensi dell’articolo 53 LFC, in termini contabili le liberalità di terzi sono trattate alla stregua di