Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/34: Avamprogetto di legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) · 22 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.155122 / 922/2015/00001

Art. 5 Domande

Il capoverso 1 fissa un termine di sei mesi per presentare una domanda per il contributo di solidarietà. A tale termine si può derogare soltanto se sussistono motivi validi per la presentazione tardiva della domanda, ad esempio un prolungato soggiorno all’estero a causa del quale il richiedente non poteva essere a conoscenza della possibilità di ottenere un contributo di solidarietà. Se sussistono motivi validi, il termine può essere prorogato di 18 mesi al massimo. Il rispetto di massima del termine di sei mesi è d’importanza fondamentale, poiché il numero delle domande presentate entro tale termine funge da base per il calcolo della prima rata (cfr. art. 7 cpv. 1) e il suo successivo versamento alle vittime la cui domanda è stata accolta. Tutte le domande devono essere presentate in una forma che l’autorità competente dovrà definire.

Il richiedente deve rendere verosimile la sua qualità di vittima (cpv. 2). Le indicazioni, i documenti e le altre informazioni fornite dal richiedente devono permettere all’autorità competente di ritenere perlomeno plausibile che il richiedente sia effettivamente stato vittima di misure coercitive a scopo assistenziale o collocamenti extrafamiliari prima del 1981. Limitandosi alla condizione del rendere verosimile la qualità di vittima, l’avamprogetto tiene conto del fatto che, a causa del parecchio tempo passato dagli avvenimenti, spesso gli atti sono andati distrutti oppure non sono più rintracciabili con un onere ragionevole. Le esperienze fatte con il fondo di aiuto immediato mostrano che sono rari i casi in cui non esiste alcuna documentazione che fornisca indizi sull’adozione o l’esecuzione di una misura coercitiva a scopo assistenziale o di un collocamento extrafamiliare.

Il capoverso 3 sancisce il diritto delle persone oggetto di misure di avvalersi del sostegno degli archivi di Stato cantonali e dei servizi di contatto per preparare e presentare la propria domanda. Le persone oggetto di misure sono libere di scegliere il servizio di contatto che desiderano. Può trattarsi di quello del loro Cantone di domicilio o di quello del Cantone in cui le misure o i collocamenti sono stati eseguiti o addirittura di quello di un altro Cantone.

Art. 6 Esame delle domande e decisione

Il capoverso 1 definisce la competenza per l’esame delle domande e la decisione sulla concessione del contributo di solidarietà. L’autorità competente e la composizione della commissione consultiva di cui al capoverso 2 saranno definite dal Consiglio federale (art. 18 cpv. 1 e 2). L’autorità sarà un’unità amministrativa esistente, i cui compiti saranno estesi a tempo determinato. Affinché le sue decisioni possano fondarsi su una base solida e in particolare per tenere debitamente conto del punto di vista e delle esigenze delle vittime, prima di decidere l’autorità competente sente la commissione consultiva (cpv. 2). Tale commissione è una commissione extraparlamentare ai sensi dell’articolo 57a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010).

Il capoverso 3 contiene infine un termine molto importante teso a garantire che il trattamento delle domande presentate possa essere concluso quanto prima, ossia entro quattro anni dall’entrata in vigore della legge. Questo termine relativamente breve, che rende necessari sforzi notevoli per sbrigare tempestivamente tutte le domande, chiarisce che non si tratta di introdurre un compito durevole. Il termine s’impone anche per rispetto delle vittime, molte delle quali sono già relativamente anziane e hanno problemi di salute per cui non si dovrebbe aspettare troppo a lungo. Tale termine implica anche che l’analisi deve svolgersi senza indugio e non durare parecchi anni.