Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/34: Avamprogetto di legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.155122 / 922/2015/00001
una proposta della TR (cfr. rapporto della TR, parte B, n. 1). Il monumento commemorativo dovrà ricordare l’ingiustizia e la sofferenza subite dalle vittime e servire da monito affinché l’accaduto non si ripeta mai più. I Cantoni possono creare altri simboli commemorativi, ad esempio targhe commemorative o informative oppure mostre permanenti in istituti, stabilimenti, musei ed altre istituzioni pubbliche o private.
La creazione di un monumento o di un sito commemorativo e di altri simboli compete ai Cantoni. Infatti, rispetto alla Confederazione, essi sono stati maggiormente coinvolti nell’adozione e nell’esecuzione di misure coercitive a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari prima del 1981 e pertanto conoscono meglio la situazione e le esigenze locali e regionali. Inoltre, sia il diritto in materia di pianificazione del territorio sia quello edile, generalmente applicabili alla creazione di simboli commemorativi, rientrano nella loro sfera di competenza.
Sezione 6: Altri provvedimenti
Art. 17
L’articolo conferisce all’autorità competente la possibilità di adottare, oltre a quelli già menzionati, anche altri provvedimenti nell’interesse delle persone oggetto di misure. Le lettere a e b illustrano il tipo di provvedimenti da adottare:
l’adozione e l’esecuzione di misure amministrative a scopo assistenziale e collocamenti extrafamiliari ha strappato molte persone al loro contesto familiare, collocandole in un istituto o in una famiglia ospitante o affiliante oppure a servizio in un’azienda commerciale o agricola. Non sono rari i casi in cui sono stati separati fratelli che fino a oggi non si sono più ritrovati. Anche alcune vittime di adozioni forzate (sottrazione del figlio con pressioni e successiva adozione) sono ancora alla ricerca della loro madre biologica o del figlio sottratto. Vi sono pertanto tuttora casi di persone oggetto di misure o vittime che cercano i loro familiari «persi». L’articolo 17 capoverso 1 permette all’autorità competente di istituire una piattaforma per servizi di ricerca, il cui compito è sostenere queste persone nella ricerca dei loro familiari. A molti interessati mancano attualmente offerte d’informazione e di sviluppo specifiche alle loro necessità, ad esempio per quanto riguarda lo scambio di esperienze, la formazione continua personale o professionale o il migliore sfruttamento del proprio potenziale professionale (aiuto reciproco). Pertanto l’autorità competente deve avere la possibilità di sostenere determinati progetti di associazioni delle vittime o delle altre persone oggetto di misure (cfr. rapporto della TR, parte B, n. 7.3 e 7.4).
Sezione 7: Esecuzione
Art. 18 Autorità competente e commissione consultiva
L’autorità competente è designata dal Consiglio federale. Deve essere efficiente e in grado in particolare di trattare con la necessaria sensibilità un gran numero di domande per il contributo di solidarietà, di decidere in merito alle domande e – se le accoglie – versare gli importi. Deve essere inoltre in grado di sbrigare eventuali opposizioni contro il rifiuto della domanda e di esprimere il proprio parere nella procedura di ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale. Infine deve provvedere, in collaborazione con i ricercatori, alla pubblicazione dei risultati dell’analisi scientifica e all’adozione di altre misure (cfr. art. 17). Il numero difficilmente prevedibile, ma probabilmente elevato, di domande per il contributo di solidarietà, il tempo relativamente breve entro cui trattare le domande (entro quattro anni dall’entrata in vigore della legge, cfr. art. 6 cpv. 3) e gli altri compiti conferiti all’autorità richiedono una struttura organizzativa capace di adeguarsi al rapido mutare della situazione. È pertanto opportuno