Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/34: Avamprogetto di legge federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE) · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.109.7.155122 / 922/2015/00001
creare una specifica unità amministrativa (settore specializzato, servizio) temporanea e inserita in un ufficio federale, che possa attingere a risorse già disponibili (soprattutto locali, informatica, documentazione) e mettere a disposizione rapidamente e a tempo determinato il personale necessario.
L’istituzione di una commissione consultiva (art. 18 cpv. 2), in cui sono rappresentate anche le vittime e le altre persone oggetto di misure, intende garantire che le decisioni dell’autorità competente tengano debitamente conto in particolare delle esigenze e del punto di vista delle vittime e di altre persone oggetto di misure.
Art. 19 Disposizioni d’esecuzione
Disposizioni d’esecuzione da parte del Consiglio federale sono necessarie soprattutto per le modalità di determinazione del contributo di solidarietà e delle relative rate (art. 19 cpv. 1). Occorre inoltre disciplinare i dettagli della procedura di presentazione e trattamento della domanda, nonché del versamento del contributo di solidarietà agli aventi diritto.
Art. 20 Modifica di altri atti normativi
Le modifiche di altri atti normativi, necessarie in seguito all’entrata in vigore della nuova legge, si limitano alla legge sul Tribunale federale e alla legge federale concernente la riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa. Tali modifiche sono illustrate nel commento all’allegato dell’avamprogetto. La formulazione scelta nell’articolo 4 capoverso 5 dell’avamprogetto permette di evitare adeguamenti della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta e della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. Lo stesso vale per la legge federale sull’esecuzione e sul fallimento.
Art. 21 Referendum ed entrata in vigore
L’articolo 21 è formulato in modo tale che in caso di rinuncia al referendum o di referendum non riuscito la legge possa entrare in vigore il più presto possibile (il primo giorno del terzo mese dopo la scadenza inutilizzata del termine referendario). Questo è importante anche perché molte vittime sono in età molto avanzata e in condizioni di salute precarie. La rapida entrata in vigore della legge permetterà loro di veder riconosciuta e riparata ufficialmente l’ingiustizia subita.
Allegato: Modifica di altri atti legislativi
1. Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110)
La procedura è strutturata in modo da consentire due riesami in caso di decisione negativa: il richiedente può dapprima interporre opposizione all’autorità competente e successivamente ricorrere al Tribunale amministrativo federale. L’ulteriore ricorso al Tribunale federale appare opportuno soltanto se la contestazione solleva una questione giuridica d’importanza fondamentale o se si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi. Il ricorso al Tribunale federale dovrebbe quindi essere possibile nel senso di un’eccezione dall’eccezione per tutte le questioni giuridiche fondamentali o per altri casi importanti, ad esempio se la decisione è determinante per la prassi futura e, vista la sua portata, rende necessario un chiarimento della Corte suprema. Ciò è in particolare il caso se occorre chiarire questioni fondamentali che si pongono nella stessa maniera o in maniera analoga per numerosi casi. Nella legge sul Tribunale federale va pertanto adeguato l’elenco dei casi in cui il ricorso è inammissibile (art. 83 lettera w).